E’ conforme alla disciplina di settore e al principio della massima partecipazione la scelta operata dalla Commissione di gara di ammettere al procedimento di gara le imprese che - indotte in errore dal comportamento fuorviante dell'amministrazione, che ha predisposto un format di istanza difforme dalle indicazioni del disciplinare di gara - hanno presentato istanza di partecipazione incompleta o difettosa. In tal caso, è onere della stazione appaltante chiedere integrazione documentale per ovviare all'errore scusabile ingenerato nei concorrenti dal modello di istanza.