L’istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, coma 7, lett.n) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è proponibile per le controversie insorte in relazione a bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 16372006; tuttavia l’Autorità può, qualora entrambe le pari ritengano di voler comunque proporre istanza di soluzione della controversia, in assenza di eccezioni di irricevibilità, accogliere istanze relative a bandi pubblicati sotto il vigore della precedente normativa.