L’individuazione della categoria prevalente e delle altre categorie di lavoro da indicare nel bando si effettua in base al principio quantitativo, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 554/99. L’Autorità ha chiarito con determinazione n. 25/2001 che se le lavorazioni rientrano nelle categorie cd. altamente specializzate (che sono tali per espressa indicazione normativa) e sono di importo superiore al 15 per cento del valore complessivo dell’appalto, esse non possono essere affidate in subappalto (art. 37, comma 11 del D.Lgs. 163/2006) e l’impresa non in possesso di specifica qualificazione deve costituire una associazione temporanea di tipo verticale.