L’insussistenza delle cause di esclusione deve rilevarsi alla data di presentazione dell’offerta e l’Autorità ha chiarito con determinazione n. 13/2003, i cui indirizzi sono applicabili anche agli appalti di servizi, che essa deve perdurare al momento della stipulazione del contratto.
In presenza di una dichiarazione non veritiera, accertata come tale in sede di verifica della documentazione rilasciata in gara, la stazione appaltante deve escludere il concorrente, non rilevando che il professionista interessato dalla sentenza emessa nei suoi confronti non faccia più parte, alla data della verifica, dello Studio Associato.