Negli appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 Euro, ai sensi dell’art. 28, coma 1, lettera a) del D.P.R. n. 34/2000, l’impresa può dimostrare l’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando anche usufruendo dei lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile il direttore tecnico. In tal caso, la valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi.