Appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, “rigorosi e anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, essendo coessenziale il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare” (Cons. Stato 10.01.2007, n. 37). Nondimeno, il limite a detta insindacabilità si rinviene allorché la scelta sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza – limite da valutare in concreto e in correlazione al valore dell’appalto. In particolare, il requisito del fatturato in servizi analoghi nel triennio, richiesto in misura non inferiore a due volte l’importo stimato a base di gara, non appare irragionevole.
Appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, “rigorosi e anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, essendo coessenziale il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare” (Cons. Stato 10.01.2007, n. 37). Nondimeno, il limite a detta insindacabilità si rinviene allorché la scelta sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza – limite da valutare in concreto e in correlazione al valore dell’appalto. In particolare, la richiesta di una cifra d’affari in lavori non inferiore a tre volte l’importo complessivo dell’appalto, seppur riferita al quinquennio antecedente, appare sproporzionata ed eccessivamente restrittiva della concorrenza