PREC 156/10/S
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Consorzio Stabile Thesis – Fornitura di un servizio di pulizia degli immobili, delle stazione delle fermate, del materiale rotabile mobile ferroviario e del materiale rotabile mobile automobilistico – Importo canone di concessione per l’intera durata del contratto: € 5.793.000,00 – S.A.: Consorzio Acquisti dei trasporti - CAT
Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 22 giugno 2010 è pervenuta l’istanza in epigrafe, con la quale il Consorzio Stabile Thesis ha chiesto all’Autorità un parere in merito alla legittimità della lex specialis della gara in oggetto nella parte in cui richiede, tra i requisiti di capacità tecnica, il solo fatturato medio annuo realizzato negli ultimi tre esercizi (2006-2007-2008) in servizi di pulizia del materiale rotabile ferroviario e non anche in servizi di pulizia del materiale rotabile automobilistico, degli immobili, delle stazioni e delle fermate, parimenti oggetto di gara. Secondo l’istante, detta limitazione violerebbe i principi di libera concorrenza, proporzionalità, non discriminazione e ragionevolezza di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006.
A riscontro della istruttoria procedimentale, il Consorzio Acquisti dei trasporti - CAT, nel ribadire la legittimità delle disposizioni di gara censurate dall’istante, ha fatto presente che il requisito del fatturato sugli altri servizi posti a base di gara – servizi di pulizia degli immobili, delle stazioni e delle fermate – è già soddisfatto mediante l’iscrizione nel Registro delle imprese di pulizia di cui al D.M. n. 274/1997, nella fascia di classificazione f) o superiore (fino a due milioni di euro), iscrizione che viene richiesta quale requisito di partecipazione alla gara. Inoltre, la stazione appaltante specifica che il requisito del fatturato in servizi di pulizia di materiale rotabile ferroviario è essenziale, tanto ai fini della partecipazione, quanto a quelli dell’esecuzione dell’appalto, considerato che:
Lo stesso Consorzio Acquisti dei trasporti – CAT ha, poi, rilevato che non vi è alcuna sproporzione tra i requisiti richiesti e i servizi oggetto di gara anche rispetto all’importo a base di gara.
Ritenuto in diritto
La questione controversa attiene alla verifica di alcune disposizioni contenute nei documenti di gara, ritenute sproporzionate, discriminanti e irragionevoli rispetto alla tipologia dei servizi di pulizia oggetto dell’appalto in questione che attengono sia alla pulizia del materiale rotabile ferroviario, sia a quella degli immobili, delle stazioni e delle fermate. L’istante contesta la lex specialis nella parte in cui richiede, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di capacità tecnica:
A tale ultimo riguardo vale rilevare che le attività oggetto dell’appalto rientrano nella definizione dei servizi di pulizia di cui al citato decreto ministeriale e che, pertanto, per ottenere l’iscrizione al Registro delle imprese di pulizia, i soggetti richiedenti devono essere in possesso di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa nonché tecnico-professionale (art. 2 del citato decreto ministeriale).
Secondo la disciplina contenuta nel D.M. 274/1997, le imprese richiedenti l’iscrizione vengono inserite in apposite fasce di classificazione del Registro, in base al volume di affari realizzato nell’ultimo triennio (art. 3 del DM).
È evidente, dunque, come il requisito richiesto dai documenti di gara dell’iscrizione nella fascia f) del Registro delle imprese di pulizia (fino a 4.000.000.000 di lire), di cui al menzionato DM n. 274/1997, sia sufficiente ed idoneo a garantire l’affidabilità nell’espletamento dei servizi di pulizia per immobili, stazioni, fermate e per il materiale rotabile automobilistico e, pertanto, non necessiti di ulteriori specifiche.
Diversamente, i servizi di pulizia del materiale rotabile ferroviario necessitano di un’esperienza specifica e di personale, mezzi ed attrezzature particolari in relazione al tipo di pulizia da effettuare e, conseguentemente, soccorre, quale ulteriore elemento di valutazione, il requisito del volume di affari nell’ultimo triennio.
Inoltre, l’importo del fatturato medio annuo in servizi di pulizia del materiale rotabile (in misura non inferiore ad € 1.800.000,00), come indicato nei documenti di gara, è proporzionato anche rispetto all’importo posto a base di gara (€ 5.793.000,00).
La ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata, infatti, in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto ed alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara (cfr. per tutti, Parere dell’Autorità n. 3 del 12.01.2011, Cons. St., Sez. V, 19 novembre 2009, n. 7247 e 4 agosto 2010, n. 5201). D’altra parte la stazione appaltante vanta un apprezzabile margine di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente richiesti, ma con il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; sicché non è consentito pretendere il possesso di requisiti sproporzionati o estranei rispetto all’oggetto della gara (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 3083; Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655).
Quindi, come già affermato dall’Autorità con parere 31 gennaio 2008 n. 33, sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono essere censurati solo allorché appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139).
In relazione al caso di specie, quindi, l’esame dell’operato dell’Amministrazione va condotto tenendo conto dell’oggetto e dell’importo dell’appalto da affidare e con specifico riferimento al fatturato, va richiamato il costante orientamento dell’Autorità secondo cui viene “considerata non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa” (Cfr. da ultimo, Parere dell’Autorità n. 59/09 e Deliberazione n. 4 del 14.01.2010).
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che i requisiti di capacità tecnica richiesti per l’affidamento dell’appalto indetto dal Consorzio Acquisti dei trasporti – CAT non siano irragionevoli e sproporzionati rispetto all’oggetto della gara.
I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Sergio Santoro
Il Presidente: Giuseppe Brienza
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 29 luglio 2011
Il Segretario: Maria Esposito