PREC 250/12/S
Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dalla Società Andreani Tributi S.r.l. e dal Comune di Vallo della Lucania (SA) – “Procedura aperta per l’appalto dei servizi di supporto alla gestione, accertamento dell’evasione tributaria, relativamente alle annualità non ancora prescritte, dei tributi comunali ICI, TARSU (eventuale tassa sostitutiva) TOSAP, IMU, riscossione forzata delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune e delle sanzioni applicate alle violazioni amministrative…” – Data di pubblicazione del bando: 27.6.2012 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 774.780,00 – S.A.: Comune di Vallo della Lucania (SA).
Art. 42, comma 1, lett. a) – Capacità tecnica e professionale
Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio del Precontenzioso
Ritenuto in fatto
In data 9 ottobre 2012 e in data 6 novembre 2012 sono pervenute le istanze indicate in epigrafe con le quali la società Andreani Tributi S.r.l. e il Comune di Vallo della Lucania hanno chiesto un parere in merito alla procedura indetta per l’affidamento dei servizi in oggetto.
Al riguardo viene specificato che il disciplinare di gara, all’art. 16, lettera H), prevedeva, – tra i requisiti di capacità tecnica – che il concorrente comprovasse, a pena di esclusione, tramite “certificazione rilasciata e vistata da almeno tre Comuni, di popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, di avere svolto negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011), anche disgiuntamente, l’attività di accertamento e riscossione coattiva per entrambi i tributi ICI e TARSU”.
Nel corso della prima seduta del 13.9.2012, all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, la concorrente Andreani Tributi Srl è stata esclusa per non aver comprovato il possesso del requisito di capacità tecnica richiesto. Dalla documentazione prodotta dalla società istante è risultato, infatti, che la stessa non aveva svolto, per il triennio considerato e per almeno tre Comuni, le attività di accertamento e riscossione indicate nel disciplinare di gara. La sola documentazione utile ai fini della dimostrazione del requisto in parola è risultata quella relativa all’attività svolta presso il Comune di Rocca Priore, nonostante detta documentazione comprendesse l’attività di accertamento e riscossione svolta per ben cinque Comuni.
Ricevuta la comunicazione dell’esclusione, la concorrente Andreani Tributi Srl, in data 20.9.2012 inoltrava richiesta di riammissione, sostenendo di avere ottemperato alla dimostrazione del possesso del requisito ut supra richiesto, in base al seguente assunto: “il documento di gara non richiedeva ai concorrenti un’esperienza protratta per tutto il triennio, ma solo che il servizio fosse stato svolto negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011)” e adduceva, inoltre, come l’interpretazione data dalla Commissione di detto requisito si rivelasse ingiustificatamente restrittiva, in assenza oltretutto di chiare locuzioni quali “per i tre anni elencati” o “per la durata dell’intero triennio” o “esperienza triennale recente” o “continuativamente” o simili.
La S.A., con propria nota del 21.9.2012, confermava l’esclusione ribadendo che i concorrenti avrebbero dovuto dimostrare di avere svolto l’attività richiesta “negli ultimi tre esercizi 2009/2010/2011 e non in almeno uno di essi”, e richiamando, in proposito, l’art. 42, lett. a), del D.lgs. n. 163/2006.
La medesima S.A., con determinazione del 01.10.2012, ribadiva ed integrava le motivazioni poste a base dell’esclusione predetta, osservando, di contro alle deduzioni dell’impresa, la chiarezza dell’esigenza che le attività fossero state svolte in tutti e tre gli anni e per almeno tre Comuni, espressa dalla clausola in questione.
L’istruttoria procedimentale è stata formalmente avviata da questa Autorità in data 15 novembre 2012.
Considerato in diritto
La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità dell’esclusione della società Andreani Tributi S.r.l. dalla gara in oggetto, per non aver dimostrato di possedere il requisto di capacità tecnica espressamente richiesto all’art. 16, lett. H del disciplinare di gara.
L’esclusione è legittima.
La circostanza, infatti, che il suddetto disciplinare richiedesse, ai fini della prova della capacità tecnica, l’espletamento negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) dell’attività di accertamento e riscossione coattiva dei tributi considerati, senza esplicitare il requisito della continuità, non esclude che la prova del requisito soggettivo in parola dovesse essere fornita con riferimento agli ultimi tre esercizi, e per ognuno di essi.
Dalla lettura dell’art. 16, lettera H) del disciplinare, è dato pianamente desumere, invero, che la stazione appaltante ha inteso richiedere, nell’esercizio della propria discrezionalità, con riferimento alla capacità tecnica del concorrente – la cui prova è posta a garanzia del possesso di una esperienza specifica, attuale e concreta, per espletare il servizio richiesto in caso di aggiudicazione – che in ciascun anno del triennio considerato fosse stato realizzato il servizio medesimo per conto di almeno tre Comuni, pur non avendo esplicitato che i servizi certificati dovessero essere stati prestati con continuità negli ultimi tre anni, ritenendo implicita tale circostanza.
In base alla chiara finalità perseguita dal disciplinare, infatti, la capacità tecnica non poteva che essere stata conseguita in modo continuativo durante i tre anni di riferimento, poiché ciò refluiva direttamente sulla attitudine professionale specifica (accertamento impositivo tributario) acquisita durante lo svolgimento di ciascun esercizio finanziario di riferimento.
Pertanto, la capacità professionale in questione doveva necessariamente essere dimostrata attraverso la continuità del servizio realizzato in ciascun anno del triennio di riferimento, a riprova della capacità tecnica dell’azienda offerente.
La locuzione usata dal disciplinare, infatti, assume nel linguaggio comune e in quello giuridico un significato privo di margini di ambiguità: essa indica una esperienza tecnica data dalla continuità del servizio reso. Non può perciò condividersi la tesi della società ricorrente per la quale il disciplinare poteva essere inteso diversamente.
D’altra parte, se si seguisse il ragionamento dell’istante società, si dovrebbe concludere che il disciplinare (del tutto illogicamente e illegittimamente) richiedesse, in forma generica dal punto di vista prestazionale, la dimostrazione di aver operato come agente della riscossione in un certo periodo di tempo e non già per un periodo di tempo corrispondente al triennio considerato.
Tali conclusioni comportano che la contestata esclusione deve ritenersi esente dai vizi denunciati, in quanto corretta applicazione del disciplinare.
In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme all’ordinamento di settore l’operato della stazione appaltante.
Il Consigliere Relatore: Andrea Camanzi
Il Presidente: Sergio Santoro
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 marzo 2013
Il Segretario Maria Esposito