DELIBERA N. 335 DEL 10 aprile 2019
OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Impegno Solidale Soc. Coop. a r.l.– Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle sezioni primavera, della scuola dell’infanzia statale, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 dall’ 8.1.2017 – 2018/2019 e 2019/2020 – S.A. CUC Unione Jonica Salentina - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d’asta: euro 370.400,00
PREC 17/19/S
Il Consiglio
VISTA l’istanza prot. n. 9277 del 30 gennaio 2018 presentata da Impegno Solidale Soc. Coop. a r.l, con la quale l’istante lamenta la propria esclusione dalla gara in oggetto, motivata dal mancato possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000 riferita al «settore di accreditamento n. 29 relativo allo scopo di certificazione piattaforme acquisti e distribuzione di beni alimentari», laddove il bando di gara richiedeva il requisito della predetta certificazione «per la ristorazione, per le piattaforme acquisti e distribuzione di beni alimentari in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati». L’istante rappresenta di aver dichiarato di essere in possesso della certificazione di qualità: UNI EN ISO 9001:2008 per preparazione, trasporto e somministrazione di pasti destinati ad anziani e mense scolastiche; della certificazione del sistema di gestione per la sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005; della certificazione del sistema di rintracciabilità aziendale ISO 22005:2007 e della certificazione del sistema di autocontrollo Igienico-Sanitario UNI 10854:1999, nonché di disporre di un centro di cottura della potenzialità di 1500 pasti/giorno per cui non necessitava di autorizzazioni a piattaforma acquisti e distribuzione ed era in grado di garantire il rispetto dello standard UNI EN ISO 9001/2000 per l’attività di “piattaforme acquisti e distribuzione di beni alimentari” attraverso l’impiego di misure equivalenti. L’istante lamenta che il requisito di accreditamento nel settore 29, precisato dalla S.A. nel provvedimento di esclusione, risulta posseduto unicamente dall’operatore economico uscente e unico partecipante alla procedura, con evidente lesione del principio del favor partecipationis;
VISTA la dichiarazione dell’istante di persistenza dell’interesse al parere di precontenzioso, formulata con nota prot. 13193 del 18 febbraio 2019;
VISTA la nota di avvio del procedimento prot. 22006 del 18 marzo 2019;
VISTA la memoria prot. n. 23779 del 22 marzo 2019 del Comune di Racale con la quale la S.A. rileva la tardività dell’istanza dal momento che l’esclusione veniva disposta in sede di gara il 27 dicembre 2017 per carenza di documentazione e assenza della certificazione di qualità, e l’esclusione veniva comunicata nella stessa seduta al rappresentante della società istante. Essa riferisce poi che il servizio è in corso di esecuzione;
VISTA la memoria prot. n. 24467 del 26 marzo 2019 de La Fenice S.r.l., affidataria del servizio in oggetto, con la quale essa rileva che l’istante non impugnava tempestivamente l’aggiudicazione e neppure impugnava il bando recante la clausola escludente relativo al possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000 per la ristorazione, piattaforme acquisti e distribuzione di beni alimentari in corso di validità. Quanto all’utilizzo di misure equivalenti essa sottolinea che essa è possibile solo qualora gli operatori economici non abbiano la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini per motivi a loro non imputabili;
VISTA la comunicazione del 28 dicembre 2017 con la quale la CUC invitava l’istante alla «integrazione e/o regolarizzazione della documentazione presentata», e la comunicazione di esclusione del 2 gennaio 2018, con la quale la CUC trasmetteva il verbale del 21 dicembre 2017 e confermava l’esclusione in quanto «sprovvista del settore di accreditamento 29 relativo allo scopo di certificazione piattaforme acquisti e distribuzione di beni alimentari come richiesto dal requisito 28 del bando di gara»;
RITENUTA ammissibile l’istanza di parere, in quanto presentata entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, avvenuta con nota del 2 gennaio 2018;
VISTO il bando della gara in oggetto, per l’affidamento del servizio di “refezione scolastica e pasti caldi al domicilio (sperimentale) di anziani e indigenti”, che prevedeva al punto 2.3 il requisito di capacità tecnica del «possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000 per la ristorazione, per le piattaforme acquisti e distribuzione di beni alimentari in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati»;
VISTA la specifica indicazione sul tema contenuta nella Relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1, recante «Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, secondo cui le clausole «guidano il percorso che le amministrazioni devono seguire nella individuazione degli elementi necessari per la richiesta di una coerente e legittima “attestazione di conformità”: I. rilasciata da Organismo accreditato […]; II. individuata mediante la precisa indicazione della pertinente norma di accreditamento […]; III. individuata mediante precisa indicazione sia degli standard di riferimento (es.: UNI EN ISO 14001, ecc.) sia del settore di attività nel quale l’organismo/laboratorio rilascia la certificazione (es.: codice IAF da 01 a 39 o analoghi che definiscano il settore); IV. specificata ulteriormente nel c.d. campo di applicazione (ad es.: “sviluppo software e gestione banche dati”) che consiste nello scopo per cui si richiede il certificato che deve essere idoneo, pertinente e proporzionato»;
CONSIDERATO pertanto che, in base ai principi sopra delineati, le attestazioni di conformità devono essere pertinenti sia al settore di attività nel quale l’organismo/laboratorio rilascia la certificazione che al c.d. campo di applicazione;
RITENUTO che, nel caso di specie, ai fini del servizio di “refezione scolastica e pasti caldi al domicilio di anziani e indigenti”, il requisito di certificazione richiesto dal bando, nel settore della ristorazione, con campo d’applicazione “piattaforme acquisti e distribuzione di beni alimentari” appare non idoneo, non pertinente e sproporzionato all’oggetto della gara, e tale quindi da restringere indebitamente la concorrenza;
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:
Il Presidente f.f.
Prof. Francesco Merloni
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 aprile 2019
Il Segretario Maria Esposito
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