DELIBERA N. 499 DEL 5 giugno 2019
OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dalla Società sportiva dilettantistica Pablo Neruda – Affidamento della gestione dei centri sportivi municipali del Municipio XII di Roma Capitale – quadriennio 2018-2022 - S.A.: Roma Capitale
PREC 62/19/S
Considerato in fatto
Con istanza acquisita al prot. n. 9959 del 6 febbraio 2019 la Società Sportiva Dilettantistica Pablo Neruda ha sollevato una serie di eccezioni in merito alla procedura di gara in oggetto, domandandone l’annullamento e la sua riedizione.
Le doglianze attengono, per lo più, alle clausole del bando relative alla valutazione dell’offerta tecnica: l’istante lamenta l’assenza della previsione di subcriteri e le modalità di attribuzione del punteggio, consistenti nella mera assegnazione di un numero non accompagnato dalla spiegazione circa l’iter logico-giuridico seguito dai commissari; rileva, inoltre, la presunta violazione del principio della collegialità del voto, avendo ciascun Commissario attribuito, in relazione a ciascun parametro di valutazione, lo stesso identico punteggio alle offerte dei concorrenti.
Contesta ancora che la Commissione non avrebbe compiuto alcuna valutazione in merito al criterio dell’integrazione del progetto tecnico con l’offerta didattica dell’istituto e che, nonostante uno dei parametri di valutazione riguardasse la coerenza del progetto tecnico con la programmazione e/o i bisogni del Municipio XII, in nessuna parte dell’avviso o per relationem era possibile conoscere quale fosse la programmazione municipale, con impossibilità per gli operatori di formulare un’offerta tecnica adeguata.
L’istante rileva, poi, l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice e contesta la richiesta di presentazione dell’offerta economica, in quanto contrastante con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 41/2018, che, disciplinando la materia dei centri Sportivi Municipali, esclude per essi qualsiasi intento remunerativo, nonché con l’art. 30 del D.lgs. 50/2016.
Con nota prot. n. 40314 del 20 maggio 2019 è stata avviata l’istruttoria e sono pervenute memorie e documentazione. In particolare la stazione appaltante, nel confutare le eccezioni sollevate, ha rappresentato che la Società Pablo Neruda è rimasta affidataria dell’utilizzo della medesima palestra concessa nel triennio 2015-2018 con una sola riduzione del monte ore settimanale da n.20 a n.14 ore.
Ritenuto in diritto
Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai costante, l’interesse strumentale alla riedizione dell’intera procedura di gara non può prescindere dalla cd. prova di resistenza, per superare la quale l’istante, nel sottoporre a critica l’operato della commissione di gara, deve esplicitare le caratteristiche della propria offerta, raffrontarle con quelle dei concorrenti e dimostrare che avrebbe meritato un punteggio più alto o una valutazione comparativamente migliore ovvero che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria ha ottenuto un punteggio troppo elevato, al punto da poter conseguire il risultato sperato attraverso il corretto svolgimento delle operazioni di gara (Cons. Stato Sez. III, 7 marzo 2016, n. 921; Cons. Stato, Ad. Plen. N. 4/2011, Cons. Stato, sez. III, n. 2078/2012, V nn. 3084 e 1928/2011 e 6406/2009, VI n. 7300/2010 e 4326/2008). In altri termini, l’istante deve sempre dimostrare che l’illegittimità denunciata – in astratto compatibile con l’annullamento dell’intera procedura di gara – ha recato una lesione concreta ed attuale ad un suo interesse meritevole di tutela, in modo tale che, ripetendo correttamente la serie procedimentale, il concorrente possa effettivamente conseguire il bene sperato.
Nel caso di specie, detta prova di resistenza non è stata fornita: da un lato, l’offerta tecnica della S.S.D. Pablo Neruda ha ottenuto un punteggio molto elevato (49.5/60 per il progetto tecnico – organizzativo soggetto a valutazione discrezionale) e l’istante non lamenta in alcun modo che avrebbe meritato un punteggio più elevato; dall’altro, non vengono mosse contestazioni in merito a quello assegnato all’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Non vi sono, pertanto, lesioni concrete subite per effetto delle illegittimità denunciate, perlomeno con riferimento ai vizi concernenti la completezza e chiarezza della disciplina di gara e le operazioni/valutazioni della Commissione giudicatrice. Tanto sembrerebbe sufficiente a ritenere inammissibili dette eccezioni; le stesse appaiono, in ogni caso, infondate nel merito.
Intanto, in via di fatto pare possibile affermare che il conseguimento del massimo punteggio in relazione all’offerta tecnica presentata è la prova più evidente che gli elementi di valutazione della stessa sono stati adeguatamente compresi e rispettati dall’associazione istante; per le medesime ragioni deve essere stata adeguatamente conosciuta la programmazione e/o dei bisogni del Municipio XII ai fini della redazione del progetto tecnico-organizzativo presentato.
Per quanto concerne la mancata previsione di subcriteri di valutazione dell’offerta tecnica che, secondo l’istante, si sarebbe resa necessaria alla luce della presenza, all’interno dei singoli criteri, di elementi di valutazione spesso disomogenei tra di loro, se in linea generale la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la loro previsione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante ai sensi dell’art. 95, comma 8 del d.lgs. 50/2016, nondimeno nel caso di specie il bando di gara prevedeva, con riferimento all’unico parametro oggetto di valutazione discrezionale - A Progetto tecnico organizzativo - l’elencazione di vari subcriteri; pertanto, detta eccezione appare infondata.
Analogamente è da dirsi con riferimento alla contestazione circa le modalità di attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica (consistenti nell’indicazione di un numero non accompagnato da ulteriori motivazioni); infatti, è opinione unanime in giurisprudenza che il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una motivazione sufficiente ed adeguata, purchè siano stati prefissati criteri di valutazione sufficientemente precisi e dettagliati (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2014, n.4698; n. 4438/2017 e 5717/2015) e che i relativi giudizi espressi dalla Commissione di gara, da intendersi afferenti al perimetro della discrezionalità tecnica ad essa riservata, possono essere giudicati illegittimi solo se affetti da vizi di manifesta irragionevolezza o di macroscopica erroneità (cfr. ex multis Cons, St., sez. V, 26 marzo 2014, n. 1468).
Nel caso di specie, il bando di gara ha dettagliato i criteri di attribuzione del punteggio tecnico (per il quale erano previsti max 60 p.ti), suddividendoli in 2 macroelementi (progetto tecnico organizzativo e curriculum) ed individuando per il primo 5 subcriteri e per il secondo 6 subcriteri, in tal modo escludendo la possibilità di qualsiasi arbitrio da parte della commissione valutatrice.
Ancora, è da rilevare, sul punto, come il disciplinare di gara abbia regolamentato anche l’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della commissione di gara, predisponendo la seguente scala di valutazione: piena rispondenza agli elementi richiesti dal criterio/subcriterio , punti 1 - 0,75; mediamente rispondente agli elementi richiesti dal criterio/subcriterio, punti 0,74-0,50; scarsamente rispondente agli elementi richiesti dal criterio/subcriterio, punti 0,49-0,25; rispondenza non adeguata, punti 0,24-0.
Peraltro, è da rilevare come l’istante non contesti in alcun modo i giudizi di merito espressi dalla Commissione.
Neppure pare integrata, nel caso di specie, la paventata violazione del principio della collegialità del voto: va evidenziato, infatti, che la riferibilità individuale dell’attività valutativa non può intendersi smentita dalla uniformità dei punteggi assegnati dai commissari, posto che l’identità delle valutazioni non può ritenersi, di per sé (e in difetto di altri concordanti indizi), un indice univocamente significativo del carattere collegiale dello scrutinio della qualità dell’offerta tecnica (Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2015, n. 5717; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428; TAR Lazio, sez. I quater, n. 8243/2016).
Per quanto concerne la presunta illegittima composizione della Commissione di gara, fermo restando quanto rappresentato in via preliminare in ordine alla cd. prova di resistenza, va rilevato che la stazione appaltante, in un’ottica di massima trasparenza, ha proceduto alla nomina della commissione giudicatrice mediante estrazione a sorte dall’Albo costituito per le gare sottosoglia comunitaria e che il Collegio risulta nel suo complesso adeguatamente competente per la valutazione delle offerte.
Invero, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa “il requisito enunciato dall’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 dell’esperienza «nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto» deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere…non è, in particolare, necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente della commissione aggiudicatrice copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea” (T.A.R. Veneto, sez. III, 29 novembre 2017, n. 1091; )
In considerazione di tale unanime orientamento, si ritiene che nel caso di specie, visto l’oggetto della concessione (gestione dei Centri Sportivi Municipali), la commissione di gara – composta dal Dirigente Economico-finanziario, da un Funzionario con specifica competenza nel settore dello sport e cultura e da un Funzionario amministrativo addetto al servizio edilizia e urbanistica – possedesse, nel suo complesso, le competenze necessarie per valutare la qualità dei progetti tecnico – organizzativi. La presenza, in seno alla commissione giudicatrice, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, rispondenti, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto, deve ritenersi idonea a garantire che il patrimonio di cognizioni della commissione, nel suo insieme, fosse idoneo ad affrontare la complessa attività valutativa richiesta.
L’unica eccezione che, qualora accolta, potrebbe recare un effettivo vantaggio all’istante è quella che concerne la presunta illegittima richiesta di presentazione dell’offerta economica da parte dei partecipanti alla gara. Tuttavia, anche tale eccezione appare infondata.
Invero, posto che nessun divieto alla richiesta di presentazione dell’offerta economica è dato evincere dal testo della deliberazione di Giunta Capitolina n. 41/2018, detta richiesta (sub speciem di rialzo sull’importo del canone concessorio, fissato dal bando in €. 2.95/ora) appare compatibile con la disciplina pubblicistica delle concessioni, con il d.lgs. 50/2016 e rientrare, in ogni caso, nella discrezionalità della stazione appaltante.
Peraltro, nel caso di specie, il bando di gara attribuiva all’offerta economica un peso (punti 15) nettamente inferiore a quello previsto per l’offerta tecnica (punti 85), con la conseguenza che deve ritenersi rispettata anche l’esigenza, evidenziata dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 41/2018, di non perseguire un intento remunerativo nell’affidamento del servizio in oggetto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte,
Il Consiglio
ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono,
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 giugno 2019
Il segretario Maria Esposito
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