Questa fattispecie di reato, prevista nel Codice penale agli articoli 318 – 322, si basa su un accordo fra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all’esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.
Esistono due tipi di corruzione, la propria e l’impropria: si ha la prima quando il mercimonio dell’ufficio riguarda un atto contrario ai doveri d’ufficio; la seconda, se concerne un atto conforme ai doveri d’ufficio.
Sia la corruzione propria che l’impropria possono essere:
• antecedenti: quando la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell’atto e al fine di compierlo;
• susseguenti: quando la retribuzione avviene dopo il compimento dell’atto.
La legge 86/90 ha provveduto ad unificare le due ipotesi lasciando la struttura delle condotte incriminate invariata.
Statistiche
Fonte: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza


Fonte: Ministero della Giustizia
