La fattispecie di reato prevista dall’articolo 323 del Codice penale ha subito negli ultimi due decenni, diverse modifiche. L’ultima è ad opera della legge 234/97, che è intervenuta per porre un freno al dilagare delle incriminazioni per abuso d’ufficio, riportando la condotta punibile entro confini ben limitati e garantendo ai pubblici amministratori la certezza di non incorrere in sanzioni penali in caso di azioni nel rispetto delle norme.
L'attuale formulazione, pertanto, sancisce la responsabilità penale per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sia quando, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento; sia quando omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto; sia quando intenzionalmente procura a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto o arreca ad altri un danno ingiusto.
Statistiche
Fonte: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza


Fonte: Ministero della Giustizia
