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Peculato

Oggetto giuridico del delitto di peculato, previsto dall’articolo 314 del Codice penale, è un duplice interesse dell’amministrazione:
         • all'onestà dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
         • alla tutela dei mezzi necessari al conseguimento dei propri fini.

L'errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disposizione del pubblico danaro per fini diversi da quelli istituzionali non ha alcuna efficacia scriminante, anche se compiuto per ignoranza sui limiti dei propri poteri: in tal caso si concretizza, infatti, come  errore o ignoranza sulla legge penale e, come tale, non vale ad escludere l'elemento soggettivo del reato di peculato.

 

Statistiche

Fonte: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Fonte: Ministero della Giustizia