Archivio FAQ in materia di trasparenza

FAQ in materia di trasparenza (sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016). La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021

Quesiti di natura generale (artt. 2, 4, 7, 8, 9)

Si, le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, salvo i casi in cui sono previsti specifici diversi termini, sono immediatamente precettive, così anche indicato nella delibera n. 50/2013 e nel Piano Nazionale Anticorruzione, allegato 1, § B.3 L’immediata precettività è stata anche ribadita, per gli enti territoriali, nell’Intesa Governo, Regioni e Autonomie locali sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’art. 1, cc. 60 e 61, della l. n. 190/2012.

Sì, per agevolare i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza, l’A.N.AC. ha predisposto un elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge previgenti e successive.
L’elenco è consultabile all’indirizzo internet http://www.civit.it/wp-content/uploads/Obblighi-di-pubblicazione-ERRATA-CORRIGE-settembre-2013.xls

Accesso civico (artt. 5 comma 1)

No, in quanto il soggetto titolare del potere sostitutivo non dovrebbe rivestire una qualifica inferiore o equivalente rispetto al soggetto sostituito.
Pertanto, ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico soprattutto nei casi in cui vi sia un unico dirigente a cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le funzioni relative all’accesso civico di cui all’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. Questa soluzione è rimessa, in ogni caso, all’autonomia organizzativa degli enti.

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 10)

Il termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è fissato al 31 gennaio 2014.

Si, esso deve essere pubblicato in formato aperto (ad esempio HTML o PDF/A) nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”.

Sì, l’art. 44 del d.lgs. n. 33/2013 ribadisce la necessità di un coordinamento tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e quelli indicati nel Piano della performance. Il principio era già stato espresso dall’A.N.AC. con delibera n. 6/2013, § 3.1, lett. b), secondo cui è necessario un coordinamento fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.
Il Programma, infatti, deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità in quanto “definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’articolo 43, comma 3”. Dette misure e iniziative devono peraltro essere collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione, secondo quanto disposto dall’art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile della trasparenza è unico. Tuttavia, in particolare nelle amministrazioni con organizzazione complessa, possono essere individuati referenti per la trasparenza in strutture interne all’amministrazione, anche territoriali. Le modalità di coordinamento tra il Responsabile della trasparenza e i referenti vanno indicate nel Programma triennale.
Durante il processo di elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità le amministrazioni sono tenute a consultare i portatori di interessi?
L’art. 10, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che di norma costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, sia adottato sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).
Come precisato nelle delibere nn. 2/2012 e 50/2013, è auspicabile inoltre che entro il termine di adozione del Programma abbia luogo un ampio ed effettivo coinvolgimento dei portatori di interessi interni ed esterni.

Ambito soggettivo di applicazione (art. 11)

Gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) sono da ritenersi enti pubblici regionali e, quindi, in considerazione di tale qualificazione, sono da ricomprendersi fra gli enti cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013.
Laddove trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) restano comunque inclusi nel novero delle “aziende ed amministrazioni” di Regioni, Province e Comuni, che l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 contempla nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Laddove invece siano stati privatizzati, occorrerà valutare caso per caso se rientrino fra i soggetti privati tenuti alla applicazione della disciplina in materia di trasparenza.

Sì, in quanto le Consulte d’ambito, in via generale consorzi obbligatori di enti locali, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000, rientrano nell’ambito soggettivo di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2011, richiamato dall’art. 11, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa (art. 24)

L’obbligo per le amministrazioni di pubblicare i dati relativi all’attività amministrativa sussiste qualora siano in vigore disposizioni normative che prevedano in capo alle stesse l’obbligo di organizzare a fini statistici i dati relativi all’attività svolta, ovvero laddove le amministrazioni, su base volontaria, svolgano attività di trattamento dei dati a fini conoscitivi. In tali casi, i dati pubblicati devono essere mantenuti costantemente aggiornati.

Pubblicazione dei controlli sulle imprese

Tenuto conto che la materia dei controlli è diversificata in relazione alle diverse tipologie di amministrazione, è rimessa ad ogni amministrazione la ricognizione dei controlli di propria pertinenza.
Con riferimento agli enti territoriali e locali, sul tema dei controlli sulle imprese sono state adottate, in sede di Conferenza Unificata, le “Linee guida in materia di Controlli ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35”, disponibili alla pagina http://www.impresainungiorno.gov.it/pa/comunicazione-controlli-pa-alle-imprese
percentuale di loro effettivo rispetto, anziché i tempi medi di attesa.

Responsabile della trasparenza (art. 43)

Relativamente alla individuazione del Responsabile della trasparenza, nella delibera n. 2/2012 era stata indicata l’opportunità di individuare il Responsabile della trasparenza tra i dirigenti di vertice dell’amministrazione.
Successivamente l’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 ha previsto che “di norma” le funzioni di Responsabile della trasparenza siano svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Pertanto, considerate le specificità e l’autonomia organizzativa di ogni ente, la nomina del Responsabile della trasparenza, se non coerente con il disposto normativo, va adeguatamente motivata.

Stante la competenza dell’Organismo indipendente di valutazione, o struttura analoga, ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione curati dal Responsabile della trasparenza, è opportuno evitare il cumulo delle funzioni tra le due figure.

I dati relativi al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della prevenzione della corruzione vanno pubblicati all’interno della sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione”.

Organismi indipendenti di valutazione (OIV) (art. 44)

La “Bussola della Trasparenza” è strumento operativo messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica e, come risulta dal sito internet in cui è fruibile, registra unicamente l’esistenza della sezione “Amministrazione trasparente” e delle relative sotto-sezioni, come indicate nell’allegato A del d.lgs. n. 33/2013, ma non rileva se, al loro interno, sono presenti contenuti.
Secondo quanto già specificato nella delibera n. 50/2013, § 3, l’unico strumento idoneo ad attestare l’avvenuta pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di specifici obblighi di trasparenza è l’attestazione predisposta dagli Organismi indipendenti di valutazione (o da strutture analoghe) ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 44 del d.lgs. n. 33/2013, fatti salvi naturalmente i poteri di controllo dell’A.N.AC.

Argomenti vari non riconducibili a specifici articoli del d.lgs. n. 33/2013

In assenza di norme specifiche che prevedono l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali dei Consigli ai fini della trasparenza, occorre rifarsi all’art. 38, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento. Rientra quindi nell’ambito dell’autonomia statutaria e regolamentare dei singoli enti locali la disciplina delle forme di pubblicità dei verbali delle sedute del Consiglio.

No. La scelta dell’applicativo per il caricamento dei dati è rimessa all’autonomia di ciascuna amministrazione ed eventuali difficoltà nel caricamento derivanti dal gestore dell’applicativo non possono essere considerate come cause ostative all’adempimento degli obblighi di pubblicazione.