Pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica (art. 22)
FAQ aggiornate al 5 novembre 2024
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I tre requisiti richiesti dall’art. 22, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ossia enti pubblici, comunque denominati, “istituiti”, “vigilati” e “finanziati” dalla amministrazione, sono da intendersi come alternativi e non cumulativi fra di loro. Ad esempio, è prevista la pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati sebbene non finanziati dalle amministrazioni.
Parole chiave: trasparenza –enti pubblici vigilati -enti pubblici istituiti- enti pubblici finanziati- requisiti alternativi
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 22, co.1, lett. a) – Delibera ANAC n. 1310/2016
Sì, le Istituzioni, organismi strumentali dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali dotati di autonomia gestionale, rientrano nel novero degli enti di cui all’art. 22, co. 1, lett. a), in quanto enti pubblici non economici locali ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000.
Parole chiave: trasparenza – Istituzioni ex art. 114 del d.lgs. 267/2000 - organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali- enti pubblici vigilati -enti pubblici istituiti- enti pubblici finanziati
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 22, co.1, lett. a) -Delibera ANAC n. 1310/2016
Sono oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, co. 1, lett. b), i dati relativi alle società di cui le amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione, non rilevando l’entità della partecipazione in quanto la norma fa riferimento a partecipazioni anche minoritarie.
Non sono invece oggetto di pubblicazione, ai sensi del comma 6 del citato articolo, i dati relativi alle società a partecipazione pubblica con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o altri paesi dell’Unione europea e le loro controllate. Tale esclusione è da intendersi riferita, ad avviso dell’Autorità, anche alle società partecipate che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.
Parole chiave: trasparenza – società a partecipazione pubblica
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 22, co. 1, lett. b) e co. 6 – art. 2, co. 1, lett. p) del d.lgs. 175/2016 - Delibera ANAC n. 1310/2016
Sono da intendersi, quali enti di diritto privato in controllo pubblico, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, ivi incluse le fondazioni, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
In ogni caso, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria “enti di diritto privato in controllo dell’amministrazione”, di cui all’art. 22, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione.
Parole chiave: trasparenza - enti di diritto privato in controllo pubblico
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 22, co.1, lett. c) - Delibera ANAC n. 1310/2016
Il requisito del potere di nomina da parte dell’amministrazione, dei vertici o dei componenti degli organi dell’ente è equiparato al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina conseguente a tale designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente vincolata.
Parole chiave: trasparenza –enti di diritto privato in controllo pubblico - nomina o designazione - vertici o componenti organi
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 22, co. 1, lett. c) - Delibera ANAC n. 1310/2016
Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare con riferimento agli enti indicati alle lett. a), b) e c) di cui al comma 1 dell’art. 22 i seguenti dati relativi a:
a) ragione sociale;
b) misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione;
c) durata dell'impegno;
d) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
e) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
f) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.
Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
Parole chiave: trasparenza – pubblicazione dati- enti pubblici vigilati - enti di diritto privato in controllo pubblico - società a partecipazione pubblica
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 22, co. 2, e art. 9-bis - Delibera ANAC n. 1310/2016 e allegato relativo
Occorre pubblicare il nome e il cognome dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo degli enti o delle società controllati e, per ciascuno di essi, il trattamento economico spettante.
Parole chiave: trasparenza – modalità di pubblicazione dati- rappresentanti dell’amministrazione- enti pubblici vigilati - enti di diritto privato in controllo pubblico - società a partecipazione pubblica
Fonti: d.lgs. 33/2013, artt. 22 e 9-bis - Delibera ANAC n. 1310/2016
Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare i dati relativi agli incarichi e al trattamento economico complessivo degli amministratori delle società e degli enti, come previsto dall’art. 22, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, detti amministratori hanno l’obbligo di comunicare ai soci pubblici i predetti dati entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
La comunicazione dei dati deve essere effettuata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ciascun socio pubblico o ad altro soggetto individuato dal PIAO o dal PTPCT o da altra disposizione anche regolamentare interna cui i Piani rinviano.
Parole chiave: trasparenza – pubblicazione dati- oneri degli amministratori
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 22 - Delibera ANAC n. 1310/2016 e allegato relativo
Le amministrazioni devono pubblicare i dati riguardanti i singoli soggetti che rivestono l’incarico di amministratore e il compenso economico complessivo da ciascuno ricevuto.
Parole chiavi: trasparenza – pubblicazione dati - incarichi di amministratore- trattamento economico complessivo
Riferimenti normativi: art. 22 d.lgs. 33/2013; art. 47, co. 2 d.lgs. 33/2013
Sì, l’art. 22, co.1, lett. d-bis, dispone la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni anche dei provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, di acquisto di partecipazioni in società già costituite, di gestione delle partecipazioni pubbliche, di alienazione di partecipazioni sociali, di quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal d.lgs. 175/2016.
Inoltre, in base al citato d.lgs. 175/2016, le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società sono tenute a pubblicare anche i provvedimenti e contratti di cui ai co. 5 e 6 dell’art. 19 “Gestione del personale” del medesimo decreto. Si tratta dei provvedimenti con cui le amministrazioni fissano, per le società in controllo pubblico, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale e dei provvedimenti con cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.
Parole chiave: trasparenza – pubblicazione provvedimenti e contratti - società a partecipazione pubblica
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 22, co. 1, lett. d-bis - d.lgs. 175/2016, art. 19, co. 5, 6 e 7- Delibera ANAC n. 1310/2016
Nel caso in cui la mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 dipenda dall’omessa comunicazione degli stessi alla pubblica amministrazione da parte degli enti, è vietata l'erogazione in favore di questi ultimi di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata. Ciò ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati dal legislatore al citato comma 1.
Quando la violazione degli obblighi di pubblicazione in questione dipenda dall’amministrazione tenuta all’obbligo di legge, l’art. 47, co. 2, del d.lgs. 33/2013 prevede una sanzione amministrativa a carico al responsabile della pubblicazione da individuarsi in base a quanto definito nella sezione del PIAO anticorruzione e trasparenza o nel PTPCT sulla programmazione della trasparenza. Ove non individuato, va considerato come responsabile il RPCT, salva l’applicazione dell’art. 46, co. 2, del d.lgs. 33/2013. La sanzione amministrativa si applica anche agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso.
Parole chiave: trasparenza – enti pubblici vigilati - enti di diritto privato in controllo pubblico - società a partecipazione pubblica - mancata pubblicazione dati - incompleta pubblicazione dati - mancata comunicazione dati - divieto di erogazione somme – sanzione.
Fonti: d.lgs. 33/2013, artt. 22, co. 4, 46, co. 2 e 47, co. 2 - Delibera ANAC n. 1310/2016 e allegato relativo
