Comunicato del Presidente del  27 maggio 2015

Inserimento nel casellario informatico, istituito ai  sensi dell’art. 7, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, e nella Banca  dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo  2005, n. 82, dell’annotazione relativa al commissariamento di un operatore  economico, di cui all’art. 32, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 90/2014,  convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, nonché, della preventiva  annotazione relativa all'avvio del procedimento per la valutazione di  sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure straordinarie di  cui all’art. 32, nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione  antimafia interdittiva.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23  giugno 2015)

 

Il Presidente

VISTO l’art. 32, comma 10, del decreto legge n.  90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, che consente di  adottare le misure straordinarie di cui al richiamato articolo anche nei casi  in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva;

CONSIDERATA l'urgente necessità di assicurare, ove  sussistente, ad un operatore economico, raggiunto da informazione antimafia  interdittiva, aggiudicatario di un appalto per la realizzazione di opere  pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici  o ad un contraente generale, il completamento dell'esecuzione del contratto,  ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e  servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la  salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici;

TENUTO CONTO che, in base all’art. 8, commi 2, lett.  dd) o 4, del d.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010, sono inseriti nel casellario  tutte le altre notizie riguardanti le imprese esecutrici di lavori pubblici, i  fornitori di prodotti e i prestatori di servizi che, anche indipendentemente  dall’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono dall’Autorità ritenute  utili ai fini della tenuta del casellario;

COMUNICA

Ai sensi dell’art. 91, comma, 7-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 l'informazione  antimafia interdittiva è comunicata all'Osservatorio dei contratti pubblici  relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l’ex Autorità per la  vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, ai  fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma  10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati  nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo  7 marzo 2005, n. 82.
Come noto, l’adozione dell’interdittiva rappresenta  una misura anticipata a protezione degli appalti pubblici e, più in generale,  dell’attività della P.A., al fine di prevenire ogni possibile inquinamento da  operazioni poste in essere da organizzazioni mafiose.
L'annotazione è inserita nel casellario informatico in  esecuzione del dovere connesso alla tenuta del medesimo, con funzione di  pubblicità notizia diretta ad informare tutte le amministrazioni aggiudicatrici  circa la notizia ostativa alla partecipazione alle procedure di gara ovvero finalizzata  alla risoluzione dei contratti in essere.
L’art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014,  convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, tuttavia, consente, al  sussistere di determinate condizioni, di adottare le misure straordinarie di cui  al richiamato articolo e, quindi, permette, anche nei casi in cui sia stata  emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva, il completamento  dell’esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione, in quanto ciò  garantisce la continuità di funzioni e servizi indifferibili ovvero la tutela  dei livelli occupazionali o la salvaguardia dell'integrità dei bilanci  pubblici.
Peraltro, in linea generale, sulla base di  un’interpretazione sistematica delle disposizioni relative alla informazione  interdittiva antimafia e nell’ottica di utilizzare un criterio uniforme nei  confronti delle imprese raggiunte dal provvedimento, non sussistendo, in tali  casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti  che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, l’unica misura efficace deve  ritenersi quella della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa di cui all’art.  32, comma 1, lett. b) del citato d.l.
Così come precedentemente evidenziato, circa la  necessità di assicurare la più ampia pubblicità alla informazione antimafia  interdittiva, attraverso l’iscrizione della relativa annotazione nel casellario  informatico, allo stesso modo appare ineludibile l’obbligo per l’Autorità di  integrare detta annotazione, nei confronti dell’operatore economico interdetto,  con la notizia dell’adozione del provvedimento prefettizio, in merito al suo commissariamento,  ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b). In tal modo si consentirà di dare  maggiore diffusione al provvedimento di commissariamento, già pubblicato sul  sito web della prefettura e, soprattutto di assicurare la sua conoscibilità ai  soggetti maggiormente interessati, vale a dire alle amministrazioni  aggiudicatrici di contratti pubblici e a tutti gli altri soggetti indicati nell’art.  3, comma 1, lett. b), del d.p.r. n. 207/2010.
Inoltre, appare necessario, al fine di non  pregiudicare le finalità perseguite dalla richiamata norma, impedire la  risoluzione dei contratti in essere, qualora ne sussistessero i presupposti, una  volta avviata la verifica dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione  delle misure di cui all'art. 32, comma 10 del D.L. n. 90/2014, e nelle more che  sia adottata dal prefetto la misura straordinaria e temporanea di gestione dell’operatore  economico appaltatore.
Al riguardo, anche l'annotazione dell’informazione circa  l’avvio di una siffatta procedura è ammessa dal d.p.r. n. 207/2010. In  particolare, l’art. 8, commi 2, lett. dd) o 4 consente di iscrivere nel  casellario "tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori che,  anche indipendentemente dall'esecuzione di lavori, forniture e servizi",  sono dall'Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario. La  disposizione regolamentare richiede all'ANAC, una doppia verifica: quella sulla  non manifesta infondatezza dell'informazione e la valutazione in ordine alla  sua utilità ai fini di pubblicità.
Nel caso di specie, come emerge da quanto sopra illustrato,  entrambe le verifiche danno esito positivo. Conseguentemente, l'Autorità ha il  dovere di iscrivere nel casellario non solo l'annotazione del provvedimento  prefettizio di commissariamento dell’operatore economico, già interdetto, ma  anche quella che rende pubblico l’avvio del procedimento per l'applicazione  delle misure straordinarie di cui al citato art. 32, comma 10.
In tal senso, si comunica che la relativa informativa del  Prefetto, così come il provvedimento di commissariamento di cui all’art. 32,  comma 1, lett. b) del citato d.l., saranno prontamente annotati nel casellario  informatico.

Il presente comunicato avrà decorrenza dalla sua  pubblicazione sulla G.U. Lo stesso verrà pubblicato in pari data, sul sito  internet dell’Autorità www.anticorruzione.it.

Raffaele  Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11  Giugno 2015

Il Segretario, Maria Esposito

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