Atto di segnalazione al Governo e Parlamento - proposta di modifica dell’art. 14, co. 1 lett. d), dell’art. 41, co.3, e dell’art.47, co.3 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97.
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
L’art.1, comma 2, lett. f) della legge 190/2012 prevede che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (oggi A.N.AC.):
“esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti”.
Il successivo comma 3 del richiamato articolo prevede ancora che:
“Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati”.
In tema di trasparenza, va anche considerato che il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, assegna all’Autorità nazionale anticorruzione funzioni di regolazione e il potere di comminare sanzioni nel caso in cui le amministrazioni (e i soggetti alle stesse equiparati in base all’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013) omettano di pubblicare determinati dati ritenuti di particolare rilevanza al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa.
Alla luce di tale quadro normativo e al fine di bene esercitare i compiti assegnati all’ANAC si ritiene di segnalare alcune criticità che la nuova disciplina in tema di trasparenza, introdotta dal d.lgs. 97/2016, manifesta, con particolare riguardo alla novella degli artt.14, 15 e 47 del d.lgs. 33/2013.
La prima criticità riguarda il diverso regime di trasparenza previsto per la dirigenza amministrativa in generale rispetto a quella sanitaria.
Come noto, l’art. 14 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali. Al comma 1 del richiamato articolo sono elencati i dati da pubblicare, compresi quelli che si riferiscono alle dichiarazioni patrimoniali da rendere secondo la legge 441/1982.
Questi obblighi di pubblicazione sono ritenuti particolarmente rilevanti al fine di assicurare la trasparenza del sistema, risultando sanzionato il loro inadempimento ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013.
Prima della modifica introdotta dal d.lgs. 97/2016, ai dirigenti si applicava un diverso regime di pubblicità, di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, ora previsto per i soli titolari di incarichi di collaborazione o consulenza delle amministrazioni, regime che non richiede la pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali.
Va, quindi, segnalato che, mentre per i dirigenti amministrativi la disciplina di trasparenza è ora prevista dall’articolo 14 del decreto trasparenza, sussistendo per questi l’obbligo di pubblicare anche le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale nei termini previsti dalla legge 441/1982, per la dirigenza sanitaria (e cioè per gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché per gli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse) poichè l’art. 41 del decreto 33/2013 (in tema di Trasparenza del servizio sanitario nazionale) espressamente richiama, al comma 3, l’art. 15, è in fatto introdotto (per le due categorie di dirigenti in questione) un differente regime di trasparenza. La norma infatti non prevede per i dirigenti sanitari l’obbligo di fornire i dati riguardanti la situazione patrimoniale.
E’ necessario, quindi, che il richiamo all’articolo 15 nell’ambito del primo periodo del comma 3 dell’articolo 41, venga sostituito con il richiamo all’articolo 14.
Inoltre, il riferimento alle attività professionali dei dirigenti sanitari (di cui sempre al comma 3, dell’art. 41 del d. lgs. 33/2013), andrebbe inserito anche nel comma 1, lettera d) dell’art. 14, e di conseguenza corretto il richiamo all’art.15 contenuto nel secondo periodo.
La seconda criticità che va segnalata riguarda l’articolo 47 del decreto legislativo n. 33/2013 (per come modificato dal d.lgs. 97/2016), in tema di “Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici” il cui testo attuale è il seguente:
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.
La prima criticità è contenuta nel comma 3 nella parte in cui fa riferimento al potere dell’Autorità nazionale anticorruzione di irrogare le sanzioni al solo comma 1, tralasciando di attribuire quindi espressamente la competenza all’Autorità anche per le sanzioni di cui ai commi 1 bis e 2 dell’articolo 47.
Malgrado la disposizione sia stata già oggetto di interpretazione estensiva con il regolamento approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 2013, n.33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, sarebbe comunque opportuno eliminare le parole contenute al comma 3: “ di cui al comma 1”.
Un secondo aspetto problematico risiede ancora nel citato comma 3, in ordine alla mancata indicazione del soggetto competente ad introitare le somme incassate a titolo di sanzioni. Sarebbe dunque necessario specificare che le suddette somme restino nella disponibilità dell’Autorità nazionale anticorruzione. Ciò in analogia a quanto previsto dall’art. 19 comma 6 del d.l. 90/2014, che con riferimento alle sanzioni comminate dall’Autorità per omessa adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento (di cui al comma 5 dell’art.19), stabilisce che le stesse restino nella disponibilità dell’Autorità e siano utilizzabili per le proprie attività istituzionali.
Approvato dal Consiglio nella seduta del 14 dicembre 2016
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 febbraio 2017
Il Segretario, Maria Esposito
Il Presidente
Raffaele Cantone