DELIBERA N. 262 DEL 26 marzo 2019
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da ______Omissis______. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di un appalto di servizi di adeguamento e rifunzionalizzazione dei _________Omissis______
PREC. 13/19/L
Il Consiglio
VISTA l’istanza prot. n.23770 del 15 marzo 2018 con cui ______Omissis_____chiedeva un parere sull’ammissibilità dell’offerta di una delle partecipanti con riferimento alla “
solennità della forma” e riguardo la sua “
scalabilità” da parte del concorrente a seguito della verifica dell’anomalia;
VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 4 marzo 2019;
VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti,
RILEVATO che la stazione appaltante ha indetto una gara MEPA per l’affidamento dei lavori in oggetto avendo ricevuto dalle cinque ditte invitate, soltanto quattro offerte di cui tre sottoposte a verifica dell’anomalia per eccessivo ribasso;
RILEVATO che per l’impresa ______Omissis______ l’esito si è rivelato controverso e il contraddittorio instaurato non ha portato all’ insostenibilità delle giustificazioni prodotte in modo definitivo, pertanto la questione viene sottoposta all’Autorità prima di procedere all’esclusione dell’impresa e all’aggiudicazione dei lavori;
RILEVATO che , anche dopo l’aggiudicazione intervenuta nel novembre 2018, come segnalato con comunicazione del 18 febbraio 2019, l’ente committente conferma la persistenza dell’interesse al parere di precontenzioso non essendo ancora scaduti i termini per l’eventuale impugnazione;
RITENUTO che l’istanza è da ritenersi procedibile e sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 11, comma 5, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs.
n. 50/2016 (delibera n. 10 del 9 gennaio 2019);
RILEVATO che la stazione appaltante segnala di aver riscontrato nell’offerta dell’impresa ______Omissis______ varie carenze, quali la mancata indicazione dell’incidenza delle spese generali e dell’utile di impresa nei prezzi dei noli a freddo delle attrezzature; la mancanza dei nominativi delle ditte fornitrici dei materiali e dei noleggi;
RILEVATO che anche dopo aver instaurato il contraddittorio con l’impresa, nelle giustificazioni, riferisce di aver riscontrato ulteriori
“errori , sviste, inesattezze e imprecisioni”, tra cui sostiene che non è chiaro il prezzo dei noleggi in riferimento all’esecuzione dei lavori; non appare congruente il tempo di impiego con i periodi necessari per svolgere le lavorazioni; le percentuali di manodopera risulterebbero errate perché fanno riferimento al prezzo del costo analizzato dall’impresa e non ai prezzari regionali; è errato il costo complessivo indicato in una cifra non corrispondente tra offerta e giustificazioni che altera il calcolo dell’utile di impresa. In particolare, si segnala che per l’esecuzione della categoria di lavoro AP3 l’impresa prevede due lavorazioni a un prezzo di 5.000,00 euro conteggiandone però soltanto una per errore e a tale omissione pone rimedio assumendone l’importocome un costo in aumento a proprio carico che non modifica il prezzo offerto;
RILEVATO che l’impresa concorrente sostiene nelle proprie scarne memorie che la verifica dell’anomalia si sarebbe focalizzata sull’analisi di singole voci di prezzo contraddicendo le indicazioni della giurisprudenza che ritengono la valutazione sia da riferirsi all’attendibilità dell’offerta in senso complessivo considerata in relazione alla corretta esecuzione del contratto; inoltre evidenzia la mancanza di un geologo nella commissione di gara facendone derivare l’impossibilità di affrontare le criticità sollevate;
RITENUTO dall’esame degli atti depositati che le criticità oggetto dell’istanza proposta attengano al merito della valutazione dell’anomalia;
CONSIDERATO che il sub procedimento di verifica dell’anomalia è teso ad accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l’appalto sia aggiudicato a prezzi così bassi da non garantire la qualità e la regolarità dell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento e pertanto, come evidenziato dalla giurisprudenza, il procedimento è avulso da ogni formalismo e va condotto attuando una collaborazione tra l’amministrazione appaltante e l’offerente, quale mezzo indispensabile per l’effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell’adeguatezza dell’offerta (TAR Lazio, sez. I-ter, 30 dicembre 2016, n. 9182);
CONSIDERATO che per consolidato indirizzo giurisprudenziale le valutazioni della commissione di gara in ordine alla congruità delle offerte sono espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione e quindi sindacabili soltanto in caso di macroscopiche illogicità, omissioni o errori di fatto (
ex multis: Cons. di Stato 15 giugno 2015, n. 2953; 4 novembre 2014, n. 5446; 11 novembre 2014, n. 5518; Sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2770; 18 novembre 2014, n. 5652), e il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione e procedere ad una autonoma verifica di congruità dell’offerta e delle singole voci in quanto ciò costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera della pubblica amministrazione (Cons. St., Sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; sez. V, 29 aprile 2015, n. 2175; Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3935);
CONSIDERATO che, allo stesso modo, anche all’Autorità è consentito un accertamento della legittimità dell’operato della commissione di gara entro i limiti sopra indicati ma non è permesso entrare nel merito delle valutazioni;
RITENUTO che siano le legittime perplessità della stazione appaltante in ordine all’affidabilità dell’impresa che interpellata in dettaglio non ha fornito una motivazione analitica delle voci di costo che hanno concorso a determinare il prezzo offerto e consentito il ribasso ritenuto anomalo e nel fornire giustificazioni si è più volte contraddetta risultando inattendibile;
RITENUTO che pur conservando immodificato il prezzo offerto, l’impresa nel complesso non abbia chiarito i dubbi sollevati dalla stazione appaltante né garantito certezza che sussistessero i presupposti per una corretta esecuzione del contratto;
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’esclusione dell’impresa concorrente a seguito della verifica dell’anomalia conforme alla disciplina normativa di settore.
Il Presidente f.f.
Francesco Merloni
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 aprile 2019
Il Segretario Maria Esposito
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