DELIBERA N.418 DEL 15 maggio 2019
OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Caffetteria Fumo di Moka di Ricciardi Manuel & C. S.a.s. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar e del servizio di gestione di distributori automatici per i presidi Marche, per un periodo di cinque anni - Importo complessivo a base d’asta: 1.000.000,00 euro - S.A.: INRCA – Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico
PREC 32/19/S_PB
Il Consiglio
VISTA l’istanza singola prot. n. 5838 del 19 gennaio 2018 con la quale la Caffetteria Fumo di Moka di Ricciardi Manuel & C. S.a.s. chiede parere in ordine alla legittimità della propria esclusione dalla gara in oggetto per carenza della certificazione di qualità nel settore IAF 30 per il servizio di “somministrazione bevande e alimenti per la ristorazione”, dal momento che l’istante aveva partecipato tramite avvalimento della certificazione di qualità della ditta DAM S.r.l. e aveva prodotto la certificazione nel settore IAF 29 per il servizio di “progettazione ed erogazione di servizi di installazione e gestione di distributori automatici per la somministrazione di bevande calde, fredde ed alimenti confezionati”. L’istante riferisce che, a fronte della richiesta di chiarimenti da parte della S.A., l’ausiliaria DAM S.r.l. e l’ente certificatore specificavano che la certificazione nel settore IAF 29 comprendeva anche il settore IAF 30. Tuttavia la S.A. riteneva che, al momento della partecipazione, la ditta fosse sprovvista del prescritto requisito e confermava l’esclusione;
VISTO l’avvio dell’istruttoria effettuato in data 5 aprile 2019;
VISTA la documentazione in atti, in particolare la nota dell’ente certificatore Certiquality del 15 dicembre 2017, il quale dichiarava che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte il certificato della ditta DAM S.r.l. non riportava il settore IAF30, e che il settore IAF 29 non comprende le attività di “somministrazione bevande e alimenti per la ristorazione”, e pertanto, a seguito di audit al fine di estendere la certificazione al settore IAF30, la stessa veniva emessa in data 5 dicembre 2017 e copre le attività specificate nell’oggetto del certificato stesso, vale a dire “progettazione ed erogazione di servizi di installazione e gestione di distributori automatici per la somministrazione di bevande calde, fredde ed alimenti confezionati”;
VISTA la specifica indicazione sul tema contenuta nella Relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1, recante «Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, secondo cui le clausole «guidano il percorso che le amministrazioni devono seguire nella individuazione degli elementi necessari per la richiesta di una coerente e legittima “attestazione di conformità”: I. rilasciata da Organismo accreditato […]; II. individuata mediante la precisa indicazione della pertinente norma di accreditamento […]; III. individuata mediante precisa indicazione sia degli standard di riferimento (es.: UNI EN ISO 14001, ecc.) sia del settore di attività nel quale l’organismo/laboratorio rilascia la certificazione (es.: codice IAF da 01 a 39 o analoghi che definiscano il settore); IV. specificata ulteriormente nel c.d. campo di applicazione (ad es.: “sviluppo software e gestione banche dati”) che consiste nello scopo per cui si richiede il certificato che deve essere idoneo, pertinente e proporzionato»;
CONSIDERATO pertanto che, in base ai principi sopra delineati, le attestazioni di conformità devono essere pertinenti sia al settore di attività nel quale l’organismo/laboratorio rilascia la certificazione che al c.d. campo di applicazione (V. Parere n. 199 del 13 marzo 2019);
CONSIDERATO che, nel caso in esame, la ditta ausiliaria produceva una certificazione di qualità relativa al campo di applicazione “progettazione ed erogazione di servizi di installazione e gestione di distributori automatici per la somministrazione di bevande calde, fredde ed alimenti confezionati” invece che per il campo di applicazione “somministrazione bevande e alimenti per la ristorazione” richiesto dal bando;
RITENUTO che il campo di applicazione “somministrazione bevande e alimenti per la ristorazione”, richiesto dal bando, appare pertinente e proporzionato all’oggetto della gara, il quale si riferisce, oltre che alla gestione di distributori automatici, anche al servizio di gestione del bar;
RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 11, comma 5, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui alla delibera n. 10 del 9 gennaio 2019;
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione:
Raffaele Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27 maggio 2019
Il Segretario Maria Esposito