DELIBERA N. 714 DEL 23 luglio 2019
OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Citypost S.p.a. – Servizio di recapito mediante raccomandata a.r. delle lettere di diffida e messa in mora e di altre missive commerciali di GORI S.p.a. - Importo a base d’asta: 1.285.000,00 euro - S.A.: GORI S.p.a.
PREC 106/19/S_PB
Il Consiglio
VISTA l’istanza singola di parere prot. n. 51421 del 25 giugno 2019 con la quale la Citypost S.p.a. contesta la lex specialis della gara in oggetto sotto due aspetti:
- mancata indicazione, da parte della S.A., dei flussi storici di invio e destinazione della corrispondenza (Cap);
- attribuzione di specifico punteggio (12/60), nell’ambito dell’offerta tecnica, all’elemento “Qualificazioni professionali del personale specializzato e n. dipendenti con contratto a tempo indeterminato”, ritenuto limitativo della libertà di iniziativa economica e contestato anche in quanto privo di una quantificazione, da parte della S.A., del personale occorrente ai fini dell’esecuzione;
VISTO l’avvio dell’istruttoria effettuato in data 9 luglio 2019;
VISTA la Relazione tecnico-illustrativa presente negli atti di gara, dalla quale emerge il numero di utenti serviti ma non si rileva alcun dato storico relativo ai flussi di invio e destinazione della corrispondenza;
VISTA la specifica indicazione sul tema contenuta nella determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014, recante «Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali», al par. 4, secondo cui «Tenuto conto che spesso la carenza di informazioni impedisce ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole, si ritiene che le stazioni appaltanti debbano indicare, nel bando di gara, i flussi storici di invio e di destinazione della corrispondenza (Cap) diversificati per le tipologie di prodotti postali (es. posta massiva e posta raccomandata) e per le diverse grammature (peso dell’invio). Ciò risulta particolarmente importante quale che sia la modalità di gara prescelta […]». La medesima determinazione specifica, al par. 8, che «è stato proposto che l’organico minimo debba rispettare la seguente proporzione (naturalmente l’amministrazione aggiudicatrice potrà indicare valori differenti a seguito di un’analisi delle caratteristiche del servizio e del territorio da coprire): un addetto ogni 120.000 pezzi di ordinaria da spedire nell’arco dell’anno; un addetto ogni 30.000 pezzi di raccomandata da spedire nell’arco di un anno; un addetto ogni 17.143 pezzi di notifiche eseguite a mezzo di messo comunale, da spedire nell’arco di un anno» (in tema v. anche delibera n. 1351 del 20 dicembre 2017);
VISTE le Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate con delibera n. 424 del 2 maggio 2018, le quali rammentano che fra i criteri di attribuzione del punteggio previsti all’art. 95 d.lgs. 50/2016 possono rientrare l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, «qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto»; la delibera n. 1351 del 20 dicembre 2017 rammenta altresì, in merito all’obbligo di garantire un organico assunto a tempo indeterminato, che «l’organizzazione imprenditoriale e i mezzi da impiegare nell’esecuzione del contratto, secondo i principi generali, rientrano nella piena disponibilità decisionale dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti»;
CONSIDERATO che, nel caso in esame, dagli atti di gara non si rileva alcun dato storico relativo ai flussi di invio e destinazione della corrispondenza, che possa consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole; inoltre, il criterio di valutazione relativo al numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato è un criterio soggettivo non conforme all’art. 95 d.lgs. 50/2016 in quanto non appare rivestire un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;
RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 11, comma 5, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui alla delibera n. 10 del 9 gennaio 2019;
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:
- al fine di consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole, la stazione appaltante deve indicare, nel bando di gara, i flussi storici di invio e di destinazione della corrispondenza;
- il criterio di valutazione relativo al numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato è un criterio soggettivo non conforme all’art. 95 d.lgs. 50/2016 in quanto non avente un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto.
Raffaele Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 luglio 2019
Il Segretario Rosetta Greco
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