Il Consiglio
VISTI gli artt. 6, 8 e 242 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Autorità, approvato in data 20 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di dover definire le procedure operative e disciplinare il trattamento economico dovuto in caso di missione, in Italia e all’estero, al personale dell’Autorità;
VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836 recante il “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”;
VISTA la legge 26 luglio 1978, n. 417 recante l’”Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”;
VISTI i D.P.C.M. 15/02/1995 e 16/03/1990 che fissano, rispettivamente, gli importi giornalieri rimborsabili per spese di vitto e alloggio;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n.122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
Emana
il seguente Regolamento
Articolo 1
(Definizioni)
Articolo 2
(Oggetto e ambito di applicazione)
a) Presidente e Membri del Consiglio dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
b) Segretario Generale e Capo di Gabinetto;
c) Personale dirigente dell’Autorità;
d) Personale dipendente dell’Autorità.
Articolo 3
(Durata della missione e distanza dal luogo di missione)
Articolo 4
(Imputazione della spesa)
Articolo 5
(Autorizzazione)
1. La missione deve essere autorizzata dal Direttore Generale per gli Uffici appartenenti alle Direzioni Generali; dal Segretario Generale per gli Uffici di staff del Segretario Generale e per i Direttori Generali; dal Presidente per gli Uffici di staff della Presidenza (All.1.)
2. L’incarico e l’autorizzazione a compiere la missione, prima che essa abbia inizio, devono risultare da apposito provvedimento scritto, da inviare alla D.G.O. e alla D.G.FIN., nel quale vanno indicati i seguenti elementi:
3. Le missioni che devono essere espletate nell’esercizio della propria funzione dal Presidente, dai componenti del Consiglio, dal Capo di Gabinetto e dal Segretario Generale non necessitano di autorizzazione ma solo del visto di accettazione da parte dell’Ufficio bilancio e contabilità. La missione sarà liquidata solo se riferita ad attività imputabili all'incarico svolte fuori della propria sede di servizio.
4. Alla emissione dei biglietti di viaggio e alla prenotazione degli alberghi si provvede tramite Agenzia convenzionata con l’Autorità. A tal fine, con apposito modulo a firma del Direttore Generale D.G.FIN., inoltrato alla suddetta Agenzia, si autorizza il personale ad usufruire dei servizi di agenzia per biglietteria e alloggio (All.2). Tuttavia, il soggetto autorizzato alla missione può provvedere personalmente all’acquisto dei biglietti di viaggio e/o alla prenotazione alberghiera qualora la soluzione individuata risulti economicamente più vantaggiosa.
Articolo 6
(Anticipazione spese di missione)
Articolo 7
(Mezzi di trasporto)
a) i taxi urbani ed extraurbani il cui uso è ammesso:
- se la località ove deve svolgersi la missione non è servita da mezzi pubblici di linea;
- se nei giorni in cui si svolge la missione i mezzi pubblici di linea non sono in esercizio per qualsiasi causa;
- se vi è necessità di trasportare materiale ingombrante o pesante o di particolare valore;
- se vi è l’esigenza di compiere rapidi spostamenti nella città o fuori città in vista di contenere la durata della missione; in tal caso dovranno essere specificati i motivi per i quali si decide di contenere la durata della missione, dimostrando l’economicità di tale scelta
b) Il mezzo a noleggio (All.4):
- se la località non è servita da mezzi di linea;
- se vi è necessità di trasportare documentazione ingombrante;
- in caso di sciopero dei mezzi pubblici;
- se vi è necessità di rispettare determinati orari, incompatibili con quelli dei mezzi di linea;
- per particolari ragioni di economicità.
Articolo 8
(Elementi del trattamento economico di missione)
Articolo 9
(Rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per trasferte sul territorio nazionale)
1. Le missioni svolte sul territorio nazionale danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate utilizzando l’apposita modulistica disponibile sulla intranet aziendale. I documenti giustificativi delle spese dovranno essere presentati, in originale, all’Ufficio trattamento economico. In mancanza della documentazione in originale, si procederà al rimborso nel limite di quanto previsto dal successivo art. 13.
2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 comprende:
a) spese per la consumazione di pasti nei limiti contenuti nella Tabella A allegata al presente regolamento.
a. 1) Nel caso di missioni di durata superiore a dodici ore, il limite per il rimborso dei pasti è da intendersi come soglia giornaliera. Detta soglia dovrà essere considerata per uno o più pasti nell’ambito della stessa giornata. Il limite di spesa giornaliero consentito per i dipendenti appartenenti indistintamente alle Categorie A e B è riportato nella Tabella A e sarà erogato soltanto dietro presentazione di idonea documentazione fiscale (fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale).
a. 2) In caso di missione di durata inferiore pari o superiore a otto ore ma inferiore a dodici ore, compete il rimborso di un solo pasto.
a. 3) Non possono essere ammesse a rimborso ricevute fiscali o fatture rilasciate per più persone cumulativamente, se non adeguatamente motivate e specificate. In caso di fatture rilasciate per più persone cumulativamente, nel calcolo per il rimborso si terrà conto del numero delle persone indicate e si provvederà al rimborso del costo medio per persona.
b) spese di pernottamento in albergo, nei limiti contenuti nella Tabella A allegata alle presenti disposizioni, in ragione della posizione ricoperta;b. 1) Le categorie consentite sono massimo 4 stelle per il personale dirigente e massimo tre stelle per il restante personale, salvo nel caso in cui la categoria 4 stelle presenti convenienza economica rispetto alle altre categorie. Non è consentito usufruire di alberghi di lusso (cinque stelle), salvo partecipazioni a convegni ove siano presenti convenzioni con l’hotel.
b. 2) Le spese di alloggio devono essere documentate mediante fattura rilasciata dall’albergo o dalla residenza turistico alberghiera.
b. 3) Qualora venga presentata una fattura che includa l’alloggio di altra persona che abbia soggiornato insieme al dipendente, la relativa spesa viene rimborsata per la metà.c) spese di viaggio
c. 1) Nel caso di biglietti aerei emessi con il sistema elettronico o acquistati “on line”, con carta di credito, la documentazione necessaria per ottenere il rimborso è costituita da:
- conferma della prenotazione1;
- carta di imbarco.
c. 2) Per i viaggi in aereo è ammesso esclusivamente il rimborso del prezzo del biglietto in classe economica.
c. 3) Nel caso di spese sostenute per il viaggio in treno, il rimborso avverrà secondo quanto riportato nell’allegata Tabella A. E’ ammesso altresì il rimborso documentato dell’eventuale spesa sostenuta per :
- supplementi rapidi;
- prenotazione di posti.
c. 4) Non è ammesso il rimborso di multe.
c. 5) Qualora il vettore (società ferroviaria, compagnia aerea ecc.) ritiri o non rilasci il biglietto originale è ammesso il rimborso del costo dei titoli di viaggio contro presentazione della ricevuta sostitutiva nella quale l’Azienda di trasporto, a richiesta dell’interessato, dichiari la data, il percorso ed il relativo prezzo; analoga procedura sarà seguita per i viaggi effettuati all’estero anche con altri mezzi pubblici.
c. 6) E’ ammesso il rimborso delle spese relative ai mezzi urbani nella località di missione e delle spese di parcheggio quando si utilizza l’auto a noleggio. Si ha diritto al rimborso delle spese di parcheggio quando, per orari non serviti da mezzi pubblici, è più conveniente la spesa per il parcheggio che la corsa del taxi fino all’aeroporto.
3. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, fruisce dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.
Articolo 10
(Missioni all’estero)
Viaggio in aereo: dal giorno di sbarco in territorio estero al giorno di reimbarco;
Viaggio in treno: dal giorno di attraversamento della frontiera al giorno di riattraversamento.
Articolo 11
(Compenso lavoro straordinario)
Articolo 12
(Smarrimento o furto dei titoli di viaggio)
TITOLO |
ENTITA’ RIMBORSO |
DOCUMENTAZIONE |
---|---|---|
Biglietto ferroviario |
Costo biglietto |
Dichiarazione smarrimento |
Biglietto ferroviario |
Costo biglietto |
Copia denuncia Autorità competente (Polizia, Carabinieri) |
Biglietto aereo |
Costo biglietto |
Copia autentica della matrice del tagliando di volo rilasciata dalla Compagnia aerea; |
Per tutti gli altri documenti di spesa, in caso di smarrimento o furto, non è ammesso alcun rimborso.
Art. 13
(Entrata in vigore)
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet e nella rete Intranet dell’Autorità ed entra in vigore il 1° ottobre 2010.
Tabella A
Sistemazione di viaggio e alberghiera, indennità limiti di spesa
mezzo di trasporto |
rimborso spese vitto e alloggio |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
qualifica |
treno |
nave |
aereo |
albergo |
importo per pasto |
importo giornaliero |
dirigente |
1° classe |
1° classe |
Economy |
4 stelle |
€ 30,55 |
€ 61,10 |
Cat. A |
2° classe |
2°classe |
economy |
3 stelle |
€ 22,26 |
€ 44,52 |
Cat. B |
2° classe |
2° classe |
economy |
3 stelle |
€ 22,26 |
€ 44,52 |
Autorizzazione a recarsi in missione All 1 (PDF 90KB)
Autorizzazione ad usufruire dei servizi di agenzia All 2 (PDF 69KB)
Richiesta anticipo missione All 3 (PDF KB79)
Richiesta autorizzazione uso mezzo a noleggio All 4 (PDF KB71)
1 Alcune compagnie aeree ritirano la conferma della prenotazione al momento del rilascio della carta di imbarco; si consiglia di fare copia della prenotazione da allegare alle richieste di rimborso.