146. Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all’affidamento a terzi di una parte dei lavori
(art. 60, direttiva 2004/18; art. 2, co. 3, L. n. 109/1994)
1. Fatto salvo quanto dispone l’articolo 147, la stazione appaltante può:
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;
b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.