188. Requisiti di ordine generale
(art. 20-quater, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)
1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 (1).
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non è richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni.
(1) Comma così modificato dalla lettera oo) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).