TITOLO IV
Contratti in taluni settori
Capo I
Contratti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE
Art. 195
Rubrica così modificata dal comma 4 dell’art. 33, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, a decorrere dal 15 gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 36 e con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 34 dello stesso D.Lgs. n. 208 del 2011.
Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di cui all’articolo 196, le disposizioni:
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero inferiore.