Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OPERE PUBBLICHE
Decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (in Suppl. ordinario
alla Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 302). - Attuazione della direttiva
89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di
lavori pubblici (1).
(1) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle
regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti
alla materia delle opere pubbliche, ad eccezione di quelle
espressamente mantenute allo Stato.
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(Omissis).
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Ambito di applicazione.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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OPERE PUBBLICHE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2.
Enti pubblici.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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OPERE PUBBLICHE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3.
Affidamenti di lavori ad enti sovvenzionati.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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OPERE PUBBLICHE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4.
Appalti e concessioni.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5.
Suddivisione in lotti.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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OPERE PUBBLICHE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.
Esclusioni.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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OPERE PUBBLICHE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7.
Edilizia residenziale pubblica.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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OPERE PUBBLICHE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 8.
Procedure di aggiudicazione.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 9.
Trattativa privata.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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TITOLO II
NORME COMUNI NEL SETTORE TECNICO
Art. 10.
Prescrizioni tecniche.
1. Le specificazioni tecniche di cui all'allegato B sono inserite
nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun
appalto.
2. Le specificazioni tecniche sono definite dalla amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a norme nazionali che traspongono
norme europee, a benestare tecnici europei oppure a specificazioni
tecniche comuni.
3. L'amministrazione aggiudicatrice non può introdurre prescrizioni
tecniche aventi effetti discriminatori nei confronti di cittadini di
altri Stati della CEE.
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TITOLO II
NORME COMUNI NEL SETTORE TECNICO
Art. 11.
Deroghe in materia di prescrizioni tecniche.
1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni
di cui all'articolo 10, comma 2, qualora:
a) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni
tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di
accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano
mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la
conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali
specificazioni tecniche comuni;
b) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni
tecniche comuni impongano l'uso dei prodotti o di materiali non
compatibili con apparecchiature già impiegate dall'amministrazione, o
il cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore complessivo
dell'appalto, purché venga contestualmente definita una strategia che
consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o
specificazioni;
c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti
inadeguato il ricorso a norme o a benestare tecnici europei o a
specificazioni tecniche comuni esistenti.
2. L'amministrazione aggiudicatrice che si avvale delle deroghe di
cui al comma 1, ne indica i motivi, sempreché sia possibile, nel
bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee o nel capitolato d'oneri. I motivi di deroga devono comunque
risultare dagli atti interni dell'amministrazione aggiudicatrice per
la loro comunicazione, ove richiesta alla Commissione delle comunità
europee o ad altri Stati della CEE.
3. In mancanza di norme europee, di benestare tecnici europei o di
specificazioni tecniche comuni, le specificazioni tecniche sono
definite:
a) con riferimento alle specifiche tecniche nazionali
riconosciute conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive
comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure
previste nelle medesime con particolare riferimento alla direttiva
del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 concernente i prodotti
da costruzione;
b) con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia
di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e di messa in
opera dei prodotti;
c) con riferimento ad altri documenti, dando la preferenza alle
norme di recepimento di norme internazionali e, nell'ordine, ad altre
norme e benestare tecnici.
4. È vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare
oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali
prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione
o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto
di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che
indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione
determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione «o
equivalente», sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione
dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente
precise e comprensibili.
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TITOLO III
NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ
Art. 12.
Bandi e avvisi.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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OPERE PUBBLICHE
TITOLO III
NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ
Art. 13.
Termini per i pubblici incanti.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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TITOLO III
NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ
Art. 14.
Termini per la licitazione privata, l'appalto concorso e la
trattativa privata.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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OPERE PUBBLICHE
TITOLO III
NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ
Art. 15.
Procedure accelerate.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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TITOLO III
NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ
Art. 16.
Termini nelle concessioni di lavori pubblici.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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TITOLO III
NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ
Art. 17.
Computo dei termini.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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TITOLO IV
CRITERI DI SELEZIONE
Art. 18.
Esclusioni.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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TITOLO IV
CRITERI DI SELEZIONE
Art. 19.
Iscrizione a registri professionali e liste ufficiali di costruttori.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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TITOLO IV
CRITERI DI SELEZIONE
Art. 20.
Capacità economica e finanziaria.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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TITOLO IV
CRITERI DI SELEZIONE
Art. 21.
Capacità tecnica.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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OPERE PUBBLICHE
TITOLO V
NORME COMUNI DI PARTECIPAZIONE
Art. 22.
Riunione di imprese.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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OPERE PUBBLICHE
TITOLO V
NORME COMUNI DI PARTECIPAZIONE
Art. 23.
Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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OPERE PUBBLICHE
TITOLO V
NORME COMUNI DI PARTECIPAZIONE
Art. 24.
Piani di sicurezza.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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OPERE PUBBLICHE
TITOLO V
NORME COMUNI DI PARTECIPAZIONE
Art. 25.
Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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OPERE PUBBLICHE
TITOLO V
NORME COMUNI DI PARTECIPAZIONE
Art. 26.
Società tra imprese riunite.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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OPERE PUBBLICHE
TITOLO V
NORME COMUNI DI PARTECIPAZIONE
Art. 27.
Scelta dei soggetti da invitare alle procedure di appalto.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OPERE PUBBLICHE
TITOLO V
NORME COMUNI DI PARTECIPAZIONE
Art. 28.
Varianti al progetto.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
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OPERE PUBBLICHE
TITOLO VI
AGGIUDICAZIONE
Art. 29.
Criteri di aggiudicazione.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OPERE PUBBLICHE
TITOLO VI
AGGIUDICAZIONE
Art. 30.
Verifica dei requisiti.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OPERE PUBBLICHE
TITOLO VI
AGGIUDICAZIONE
Art. 31.
Comunicazioni alle imprese escluse.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OPERE PUBBLICHE
TITOLO VI
AGGIUDICAZIONE
Art. 32.
Verbale di gara.
1. Per ciascun appalto aggiudicato, l'amministrazione
aggiudicatrice compila un verbale in cui devono comunque figurare:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice,
l'oggetto e il valore dell'appalto;
b) i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la
giustificazione della loro scelta;
c) i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi
dell'esclusione;
d) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta
della sua offerta nonché la parte dell'appalto che l'aggiudicatario
intende subappaltare a terzi;
e) ove trattasi di trattativa privata, le circostanze di cui
all'articolo 9 che giustificano il ricorso a tale procedura.
2. Il verbale di cui al comma 1 o i principali punti del medesimo
sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee, su sua
richiesta.
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TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33.
Deroghe.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554.
Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OPERE PUBBLICHE
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34.
Subappalto e cottimo.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554. Sostituiva con i commi 3 e 3-bis il comma 3 dell'art. 18, l. 19
marzo 1990, n. 55. Modificava i commi 6,11 e 13 dell'art. 18, l. 19
marzo 1990, n. 55. Sostituiva il comma 12 dell'art. 18, l. 19 marzo
1990, n. 55.
Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OPERE PUBBLICHE
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35.
Comunicazioni alla Commissione delle Comunità europee.
1. Il Ministro dei lavori pubblici acquisisce presso le
amministrazioni aggiudicatrici le informazioni e i dati relativi agli
appalti da esse conclusi, ai fini della formazione del prospetto
statistico da inviare alla Commissione delle Comunità europee ai
sensi dell'articolo 30- bis della direttiva del Consiglio
(71/305/CEE) del 26 luglio 1971, inserito dal numero 22 della
direttiva del Consiglio (59/440/CEE) del 18 luglio 1989.
Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OPERE PUBBLICHE
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36.
Disposizioni abrogate.
1. La legge 8 agosto 1977, n. 584, cessa di avere applicazione a
far data dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo che per
le procedure per le quali il bando di gara è stato pubblicato o
l'offerta è stata presentata anteriormente alla suddetta data.
2. È confermata la modifica all'articolo 15, secondo comma, della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, introdotta dall'articolo 16 della
legge 8 agosto 1977, n. 584.
3. Sono abrogate le norme vigenti incompatibili con le disposizioni
del presente decreto.
Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OPERE PUBBLICHE
All. 1.
ALLEGATO A
ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
CORRISPONDENTI ALLA NOMENCLATURA GENERALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
NELLA COMUNITÀ EUROPEA
Classe Gruppo Sottogruppi e voci Denominazione
50 EDILIZIA E GENIO CIVILE
502 Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie ecc.
502.1 Imprese generali di genio civile
502.2 Lavori di sterro e miglioramento del terreno
502.3 Costruzione di opere d'arte in superficie e nel sottosuolo
(ponti, gallerie e pozzi)
502.4 Costruzione di opere d'arte fluviali e marittime (canali,
ponti, chiuse, argini, ecc.)
502.5 Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata
di aeroporti)
502.6 Imprese specializzate in opere di idraulica (irrigazione,
drenaggio, erogazione, evacuazione delle acque usate, depurazione)
502.7 Imprese specializzate in altre attività di genio civile
Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OPERE PUBBLICHE
All. 2.
ALLEGATO B
DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
Ai fini del presente decreto si intende per:
1) «specifiche tecniche», l'insieme delle prescrizioni tecniche
menzionate in particolari nei capitolati d'oneri, che definiscono le
caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o
una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente
un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi
rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione
aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità
o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le
prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura
per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la
terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio,
la marchiatura e l'etichettatura. Esse comprendono anche le
istruzioni relative alla progettazione e al calcolo delle opere, le
condizioni di carattere tecnico che l'autorità aggiudicatrice può
prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per
quanto riguarda le opere terminate e relativamente ai materiali o
elementi costituenti tali opere;
2) «norma», la specifica tecnica approvata da un organismo
riconosciuto avente funzioni normative per applicazione ripetuta o
continua, la cui osservanza non è, in linea di principio,
obbligatoria;
3) «norma europea», le norme approvate dal comitato europeo di
normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CENELEC) in quanto «norme europee» (EN) o «documenti
di armonizzazione» (HD), conformemente alle regole comuni di tali
organismi;
4) «benestare tecnico europeo», la valutazione tecnica
favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla
corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto
concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni
fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. Il
benestare tecnico europeo è rilasciato dall'organismo riconosciuto a
tale scopo dallo Stato membro;
5) «specifica tecnica comune», la specifica tecnica elaborata
secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri per assicurare
l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunità europee;
6) «requisiti essenziali», requisiti relativi alla sicurezza, la
salute e alcuni altri aspetti d'interesse collettivo, che le opere in
questione possono soddisfare.
Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OPERE PUBBLICHE
All. 3.
ALLEGATO C
COMUNICAZIONE DI PREINFORMAZIONE
La comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 12, comma
1, deve contenere i seguenti elementi:
1) Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e
di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
2) a - luogo di esecuzione;
b - natura ed entità delle prestazioni e, se l'opera è
suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in
riferimento all'opera;
c - se disponibile: stima della forcella dei costi delle
prestazioni progettate;
3) a - data provvisoria per l'avvio delle procedure di
aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;
b - se nota: data provvisoria per l'inizio dei lavori;
c - se noto: calendario provvisorio di realizzazione dei
lavori;
4) se note: condizioni di finanziamento dei lavori e di
revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia;
5) altre indicazioni;
6) data di spedizione della comunicazione;
7) data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
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OPERE PUBBLICHE
All. 4.
ALLEGATO D
BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI
a) nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e
di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
b) data di invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee;
c) criterio di aggiudicazione prescelto;
d) luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell'opera,
natura ed entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in
lotti, ordine di grandezza dei medesimi e possibilità di presentare
offerta per uno o più lotti o per l'insieme; indicazione delle
eventuali opere scorporabili con il relativo importo; categoria
A.N.C. e classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere
scorporabili;
e) termine di esecuzione dell'appalto;
f) soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il capitolato
d'oneri ed i documenti complementari e ammontare e modalità di
versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la
suddetta documentazione;
g) termine di ricezione delle offerte, indirizzo a cui queste
devono trasmettersi e lingua o lingue in cui debbono redigersi;
h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti
le offerte, nonché data, ora e luogo di detta apertura;
i) indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale
forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa
vigente;
j) modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della
prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
k) facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli
articoli 22 e seguenti;
l) requisiti minimi di carattere economico-finanziario e
tecnico-organizzativo, che si richiedono agli aspiranti in conformità
a quanto prescritto dagli articoli 20 e 21, e come determinati in
base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55, nonché cause di esclusione dalla gara di cui
all'articolo 18;
m) periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di
svincolarsi dalla propria offerta;
n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che
eventualmente intende subappaltare;
o) ammissibilità di offerte in aumento;
p) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente
una sola offerta;
q) ammissione delle imprese non iscritte all'ANC aventi sede in
uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19;
r) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene
conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
s) data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee della comunicazione di preinformazione di cui all'allegato c)
o menzione della sua mancata pubblicazione;
t) facoltà di avvalersi della procedura di cui all'articolo 2- bis
, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155.
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OPERE PUBBLICHE
All. 5.
ALLEGATO E
BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA, APPALTO-CONCORSO E TRATTATIVA
PRIVATA CON PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
I
Per la licitazione privata e per l'appalto concorso il bando di
gara deve contenere i seguenti elementi:
1) notizie di cui alle lettere a) , b) , d) , e) , i) , j) , k)
, m) , n) , o) , q) , s) , e t) del bando di gara dell'allegato D;
2) criterio di aggiudicazione;
3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale
esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, indicazioni
utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le
relative proposte;
4) termine di ricezione delle domande di partecipazione,
indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e lingua o
lingue in cui debbono redigersi;
5) termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà
gli inviti a presentare offerta;
6) indicazioni da includere nella domanda di partecipazione,
sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili,
riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di
cui alla lettera 1) del bando di gara di cui all'allegato D;
7) previsione della scelta dei soggetti da invitare, numero
minimo e massimo e criteri in base ai quali verrà compilata la
graduatoria tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi di
cui al numero 6.
II
Per la trattativa privata con previa pubblicazione del bando di
gara, il bando stesso, oltre alle indicazioni di cui al punto I, deve
contenere:
1) eventualmente, nomi ed indirizzi dei fornitori già prescelti
dall'amministrazione aggiudicatrice;
2) eventualmente, date delle precedenti pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.
III
Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:
1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara;
2) le indicazioni di cui alle lettere f) , g) , p) ed r) del
bando di gara di cui all'allegato D) ;
3) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare
per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è
tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i
requisiti di cui agli articoli 20 e 21 e a completamento delle
informazioni fornite.
Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OPERE PUBBLICHE
All. 6.
ALLEGATO F
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE (*)
(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati
gli schemi di bando previsti per gli appalti.
Per la concessione di costruzione e gestione il bando di gara deve
contenere i seguenti elementi:
1) nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e
di telecopiatrice del soggetto concedente;
2) data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee;
3) criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
4) luogo di esecuzione, oggetto della concessione, natura ed
entità delle prestazioni;
5) condizioni minime di carattere personale, tecnico e
finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
6) percentuale minima dei lavori che il concessionario deve
affidare a terzi e obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale
maggior misura di detta percentuale;
7) termine per la presentazione delle candidature, indirizzo cui
debbono trasmettersi, lingua o lingue in cui debbono redigersi,
nonché, eventualmente, termine entro il quale il concedente spedirà
gli inviti.
Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OPERE PUBBLICHE
All. 7.
ALLEGATO G
BANDO DI GARA PER APPALTI AGGIUDICATI DAL CONCESSIONARIO
Il bando di gara per gli appalti aggiudicatari dal concessionario
deve essere redatto seguendo lo schema seguente:
1) a) Luogo di esecuzione;
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali
dell'opera;
2) Termine di esecuzione;
3) Denominazione e indirizzo dell'ente od organismo presso cui
possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti
complementari;
4) a - Data limite per la ricezione delle domande di
partecipazione e/o delle offerte;
b - Indirizzo a cui debbono essere trasmesse;
c - Lingua o lingue in cui esse debbono essere redatte;
5) Cauzioni e garanzie richieste;
6) Condizioni di carattere economico e tecnico che
l'imprenditore deve soddisfare;
7) Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione
dell'appalto;
8) Altre indicazioni;
9) Data di spedizione del bando di gara;
10) Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OPERE PUBBLICHE
All. 8.
ALLEGATO H
APPALTI AGGIUDICATI
L'avviso di cui all'articolo 12, comma 5, deve contenere i seguenti
elementi:
1) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice;
2) Procedura di aggiudicazione prescelta;
3) Data dell'aggiudicazione dell'appalto;
4) Criteri di attribuzione dell'appalto;
5) Numero delle offerte ricevute;
6) Nome e indirizzo del o degli aggiudicatari;
7) Natura ed entità delle prestazioni effettuate,
caratteristiche generali dell'opera costruita;
8) Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagato (i);
9) Eventualmente valore e parte del contratto che può essere
subappaltato ad un terzo;
10) Altre indicazioni;
11) Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee;
12) Data di spedizione della presente comunicazione;
13) Data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.