L’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, attribuisce all’Autorità il compito di controllare «l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza ».
La vigilanza in materia di trasparenza si distingue in:
La vigilanza d’ufficio è attivata su richiesta di altri uffici dell’Autorità o in attuazione di specifiche delibere adottate dall’Autorità.
La vigilanza su segnalazioni è attivata a seguito di istanza motivata di chiunque ne abbia interesse, ivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi.
In entrambi i casi, l’A.N.AC., dopo avere effettivamente verificato la violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 sul sito web istituzionale, invia alle amministrazioni, e nello specifico ai vertici politici e p.c., ai responsabili trasparenza ed agli OIV, delle “Richiesta di adeguamento del sito web istituzionale alle previsioni del d.lgs. 33/2013”. Con tali richieste, si rileva l’inadempimento e si rappresenta all’amministrazione l’obbligo di provvedere entro un termine prestabilito di 30 gg. alla pubblicazione dei dati mancanti o incompleti e/o non aggiornati, e si richiamano le specifiche responsabilità ai sensi degli artt. 43, co. 5, 45, co. 4, 46 e 47 del d.lgs. 33/2013.
Alla scadenza del termine concesso nella nota di richiesta di adeguamento, l’A.N.AC. effettua un’ulteriore verifica sul sito e, nei casi di adeguamento parziale o non adeguamento, adotta, su deliberazione del Consiglio dell’Autorità, un provvedimento di ordine di pubblicazione, ai sensi dell’art. 1, c. 3, della legge n. 190/2012 e dell’art. 45 comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e come indicato nella Delibera n. 146/2014.
A seguito di ulteriore verifica sugli esiti del provvedimento di ordine, in caso di adeguamento il procedimento si conclude con l’indicazione dell’esito nella rendicontazione periodica pubblicata sul sito istituzionale. Nei casi di non e/o parziale adeguamento, trascorso un congruo periodo, l’A.N.AC., nel caso di persistente inadempimento, provvede ad effettuare ulteriorisegnalazioni all’ufficio di disciplina dell’amministrazione interessata, ai vertici politici, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 45 comma 4 del d.lgs. 33/2013.