FAQ Nuovo Codice dei Contratti pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Aggiornate al 20 giugno 2025
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ART. 101 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Sì, l'integrazione dichiarativa è consentita purché il RTI sia complessivamente in possesso dei requisiti di qualificazione e abbia già indicato le quote di partecipazione riferite all'insieme delle categorie dei lavori.
Infatti, la stazione appaltante, nell’ambito dell’attivazione del soccorso procedimentale ai sensi dell’art. 101, comma 3, può sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, purché non ne modifichi i contenuti.
ART. 108 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
L’articolo 108 comma 2 del decreto legislativo 36/2023 rende obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo, pertanto, la possibilità del ricorso al minor prezzo, per “gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione” (lett. d) per “gli affidamenti di appalto integrato” (lettera e) e per i “contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo” (lettera f).
L’impossibilità del ricorso al criterio del minor prezzo relativamente ai suddetti casi è, altresì, esteso dal vigente codice dei contratti pubblici anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, stante l’espressa formulazione dell’articolo 50 comma 4 che, relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), per le quali possono essere utilizzati entrambi i criteri, fa salva l’eccezione di cui al richiamato articolo 108 comma 2.
Per le fattispecie di cui alle lettere d), f) ed e) si conferma, quindi, a prescindere dall’importo dell’affidamento, l’utilizzo esclusivo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.
ART. 119 - SUBAPPALTO
Sì, a fronte di una documentazione di gara (domanda di partecipazione o DGUE) che non contenga la previsione di un’apposita dichiarazione sul ricorso al c.d. subappalto necessario, deve ritenersi a questo fine sufficiente la compilazione del riquadro del DGUE dedicato al subappalto, nel quale è indicata la volontà dell’operatore di subappaltare i lavori di qualificazione necessaria, con l’indicazione delle relative categorie, senza che occorra una dichiarazione formalmente differenziata da quella che vale anche per il subappalto semplice.