Segnalazioni di illecito – whistleblower
Scopri come segnalare una violazione appresa nel contesto lavorativo
IL QUADRO NORMATIVO
Il D.lgs. n. 24/2023 - Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono diventate efficaci dal 15 luglio 2023.
Si rammenta che le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare previsto per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati in materia di whistleblowing.
- Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
- Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17.12. 2023.
- Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendono adottarlo continuano a gestire i canali interni di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.
LE SEGNALAZIONI
Cosa si può segnalare
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Interesse pubblico
Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione o dell’ente privato.
I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE
Ragionevolezza
- al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa;
Modalità
- la segnalazione deve essere effettuata utilizzando i canali sottoindicati.
CANALI DI SEGNALAZIONE
- interno (il soggetto deputato a gestire le segnalazioni interne è il RPCT dell’ANAC);
- esterno (il soggetto deputato a gestire le segnalazioni esterne è l’Ufficio Vigilanza sulle segnalazioni degli informatori e sulle misure ritorsive e rapporti con il terzo settore dell’ANAC-UWHIB);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
SCELTA DEL CANALE DI SEGNALAZIONE
Il legislatore ha inteso incoraggiare il ricorso al canale interno in quanto più prossimo all’origine delle questioni oggetto delle segnalazioni: una più efficace prevenzione e un pronto accertamento delle violazioni passano, infatti, attraverso l’acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti maggiormente vicini all’origine delle violazioni stesse.
La preferenza accordata al canale interno si evince anche dalla circostanza che, solo laddove si verifichino le particolari condizioni previste dal legislatore, è possibile fare ricorso al “canale esterno”.
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (gestito dall’Ufficio Vigilanza sulle segnalazioni degli informatori e sulle misure ritorsive e rapporti con il terzo settore dell’ANAC-UWHIB) quando:
- se il canale interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
La gestione delle segnalazioni esterne avviene nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
LA GESTIONE DEL CANALE INTERNO
Il Consiglio, con deliberato del 17 gennaio 2024, ha approvato la procedura interna che il RPCT dell’Autorità deve seguire per la gestione delle segnalazioni in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 24/2023.
Il documento, reca la descrizione della suddetta procedura nonché delle modalità che possono essere adoperate per l’inoltro delle segnalazioni interne, anche tramite la piattaforma adottata dall’Autorità pubblicato anche nella home page della Intranet e del sito istituzionale dell'ANAC.
LE TUTELE
Tutela della riservatezza - Protezione della riservatezza dei segnalanti
• L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
• La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
• La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Tutela della riservatezza - Protezione dei dati personali
• Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dall’ANAC, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
• Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
• Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.
Ritorsione
Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare, alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.
Esempi di comportamenti ritorsivi:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Competenza ad accertare la ritorsione
- La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
- La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.
Prova della ritorsione
- ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.
- Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l’onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.
- Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l’assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.
Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti
- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.
Non punibilità dei segnalanti
- Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
- coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico
- relative alla tutela del diritto d’autore
- relative alla protezione dei dati personali
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata
- se, al momento della rivelazione o diffusione, la persona segnalante aveva ragionevoli motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.
PERDITA DELLE TUTELE
Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
In tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.
MISURE DI SOSTEGNO AI SEGNALANTI - ELENCO ENTI TERZO SETTORE
Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC:
- Amici di Mimmo
- Cooperativa sociale Kiosei
- Generazione 231
- Italia civile
- Libera
- MigliorAttivaMente
- Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy APS
- Associazione Istituto formativo per lo sviluppo di politiche attive del lavoro
- Associazione Transparency International Italia
- Associazione Pro Territorio - Cittadini-Odv
CONTATTI
RPCT: Dott.ssa Rita Renzi, contatto telefonico esclusivamente per le segnalazioni interne: 0636723611
Link alla piattaforma per le segnalazioni interne: https://wb.anticorruzione.it/
Vedi anche il Servizio whistleblowing.