Whistleblowing
Scopri come segnalare un illecito di interesse generale nell’ambito dell’amministrazione pubblica.
Definizione
Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti nell’ interesse generale, dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
ANAC riceve e gestisce sia le segnalazioni di illeciti che rientrino nella propria competenza, che le comunicazioni di misure ritorsive adottate nei confronti dei segnalanti. Competenti alla ricezione delle segnalazioni di illeciti sono anche il RPCT, l’autorità giudiziaria e quella contabile.
Qualora ritenga fondata una segnalazione nei termini chiariti dalla Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, che ha ad oggetto materie di propria competenza l’Autorità procede alla trattazione della stessa e ne comunica l’esito al segnalante. L’Autorità trasmette, invece, all’ispettorato della funzione pubblica, all’Autorità giudiziaria ordinaria e/o a quella contabile, a seconda della natura dell’illecito segnalato, le segnalazioni che esulano dal proprio ambito di competenza.
ANAC è anche competente a ricevere e gestire i casi nei quali i segnalanti ritengono di aver subito ritorsioni a causa di una segnalazione fatta e a comminare una sanzione pecuniaria all’autore del comportamento ritorsivo.
ANAC, inoltre, tutela la riservatezza della identità del segnalante, attraverso l’uso di un sistema di crittografia utilizzato per ricevere le segnalazioni che pervengono tramite piattaforma informatica e comunicare anonimamente con il segnalante.,
Il potere sanzionatorio di ANAC si estende altresì ai casi di inerzia dei RPCT che non abbiano effettuato alcuna attività di verifica e analisi della segnalazione ricevuta e alle amministrazioni prive di un sistema di inoltro e gestione delle segnalazioni.
- NON tutela diritti e interessi individuali;
- NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;
- NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
- NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante.
Che cosa si può segnalare
La normativa è chiara nell’indicare la tutela dell’interesse della pubblica amministrazione come principio cardine dell’intero istituto. Il perseguimento di questo interesse primario comporta che vengano considerate segnalazioni legittime quelle relative a reati o anche mere irregolarità che contrastino con un interesse pubblico.
ANAC ritiene che rientrino tra i fatti segnalabili tutti i reati contro la pubblica amministrazione, i comportamenti impropri di un funzionario pubblico contrari all’interesse pubblico, illeciti civili, irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività di un ente. Sono ricompresi anche i tentativi di violazione, nonché le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.
Chi può segnalare
- I dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1.2 D.Lgs. n.165/2001), tra cui gli enti pubblici non economici nazionali e regionali e le Autorità amministrative indipendenti;
- I dipendenti degli enti pubblici economici;
- I dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 2359 CC), tra cui anche le società in house e le società quotate;
- I lavoratori e collaboratori di imprese private che prestano opere o servizi in favore della pubblica amministrazione.
Protezione dell'identità
L'utilizzo di un protocollo di crittografia garantisce la protezione dei dati identificativi dell’identità del segnalante , mentre il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata su questo portale consente al segnalante di “dialogare” con Anac in modo anonimo e spersonalizzato.
Grazie all'utilizzo di questo protocollo il livello di riservatezza è dunque aumentato rispetto alle pregresse modalità di trattamento della segnalazione.
Per tale motivo si consiglia a coloro che hanno introdotto la propria segnalazione dopo la data di entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite altri canali (telefono, posta ordinaria, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica.
D'altronde, l’utilizzo della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore celerità di trattazione della segnalazione stessa, a garanzia di una più efficace tutela del whistleblower.
Istruzioni per l’uso
- È possibile accedere all’applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/
- Registrando la tua segnalazione su questo portale, otterrai un codice identificativo univoco, “key code”, che dovrai utilizzare per “dialogare” con Anac in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.
Info: ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.
- A maggior tutela dell’identità del segnalante, l’applicazione è resa disponibile anche tramite rete TOR al seguente indirizzo: http://bsxsptv76s6cjht7.onion/
- Per accedere tramite rete TOR è necessario dotarsi di un apposito browser disponibile al seguente link: https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en
Info: La rete TOR garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l’anonimato delle transazioni tra il segnalante e l’applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione avere traccia dell'indirizzo internet del mittente (per approfondimenti https://www.torproject.org/).
Software OpenSource
A partire dal 15 gennaio 2019 è disponibile per il riuso l’applicazione informatica “Whistleblower” per l’acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015.
L’applicativo e la documentazione di installazione sono disponibili sul repository Github dell’ANAC, all’indirizzo https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing.
La distribuzione del software è regolata dalla Licenza Pubblica dell’Unione Europea (EUPL v. 1.2 https://eupl.eu/1.2/it/), che ne consente il libero uso a qualunque soggetto interessato senza ulteriore autorizzazione da parte di ANAC.
Modulo segnalazioni
Approfondimenti
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
- Linee guida ANAC del 9.6.2021 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)
- FAQ ANAC in materia di Anticorruzione – whistleblowing
- Regolamento ANAC per la gestione delle segnalazioni e tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis decreto legislativo n. 165/2001
- Parere sullo schema di "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" - Garante per la Protezione dei Dati Personali, 4 dicembre 2019
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