Appalto concorso: All’Amministrazione la proprietà del progetto
Date:
26 giugno 2001
Introduzione
Comunicato Stampa
Lo ha chiarito, in una delibera del 21 giugno 2001, l’Autorità, sollecitata da più parti ad intervenire sul problema relativo alla proprietà del progetto nell’appalto concorso.
E’ noto che si parla di un particolare tipo di appalto che differisce da quello ordinario, dove si opera sulla base di un progetto esecutivo ed aggiudicato con il minor prezzo offerto.
Nell’appalto concorso , invece, le imprese contribuiscono con loro proposte a formare il progetto esecutivo.
Ponendosi il problema della proprietà di tale progetto, l’Autorità ha ritenuto di seguire l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, coerente alla realtà economica degli appalti moderni ed alla necessità di attivare collaborazioni tra Amministrazioni ed imprese che non siano però condizionanti, rispetto alla tutela dell’interesse pubblico, a realizzare nel miglior modo le opere.
Tale decisione non interferisce, precisa il Presidente Garri, con gli aspetti della proprietà intellettuale del progetto, delle varianti et .
L’Ufficio Stampa
Diritti sul progetto dell’appalto concorso
In relazione ad una serie di fattispecie si è posto il problema della proprietà del progetto nel caso di appalto concorso. E’, infatti, pacifico che nell’ipotesi di concorso di progettazione o di affidamento di incarico di progettazione la proprietà del progetto passa all’amministrazione.
Nel caso di appalto concorso la dottrina ha rilevato che il sistema comporta la predisposizione di un progetto di massima da parte dell’amministrazione ed il suo successivo completamento in collaborazione con i concorrenti alla gara. Esso perciò mira a rendere possibile o ad agevolare nella preparazione dei progetti e nella esecuzione delle opere e delle forniture dello Stato la collaborazione dei privati dei quali l’esperienza, l’iniziativa e l’intelligenza sono messe a profitto dell’amministrazione; inoltre produce una selezione spontanea tra le ditte che partecipano a progetti di grande importanza.
Questa impostazione trova, altresì, conforto in precise indicazioni giurisprudenziali. Il Consiglio di Stato già dal 1989 (sezione VI - 22 aprile n. 474) ha testualmente affermato: “divenendo il progetto, dopo la presentazione, un bene di pertinenza dell’amministrazione, non è neppure sostenibile la configurazione di un “diritto” dello stesso aggiudicatario a darvi intera esecuzione. Più di recente il Consiglio di giustizia amministrativa regione siciliana 6 marzo 1998 n. 131 ha anch’esso testualmente affermato: “del resto, nell’appalto concorso non esiste alcun diritto dell’aggiudicatario su progetto da lui redatto, che diviene, dopo la presentazione, un bene di pertinenza dell’amministrazione né è neppure sostenibile la configurazione di un diritto soggettivo dello stesso aggiudicatario a darvi intera esecuzione”.
Definita in tal modo la questione di massima prospettata, le accessorie e molteplici implicazioni o pretese che possono concretamente derivarne andranno risolte sulla base dell’indicato principio e tenendo conto degli altri dati esistenti nell’ordinamento (diritto di autore, audizione del progettista nella predisposizione delle varianti, ecc.).
Data l’importanza della questione il Consiglio manda al Servizio Stampa di dare diffusione della presente delibera inviandola alla stampa e curandone l’inserimento nel sito Internet dell’Autorità.Il Servizio Ispettivo curerà la trasmissione della stessa ai firmatari dei protocolli d’intesa.
Last update 22/10/2021, 10:31
