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Archivio Società di Ingegneria

Faq valide fino al 27 ottobre 2019

Il servizio è rivolto primariamente alle società di ingegneria e società professionali, di cui all'art. 90 comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per la trasmissione delle informazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/10, secondo le modalità deliberate dal Consiglio dell'Autorità.

È articolato in un’area ad accesso riservato (riservata esclusivamente alle società di ingegneria e società professionali, per la trasmissione dei dati di rispettiva competenza), ed in un’area a libera consultazione, attraverso la quale gli utenti accedono alle informazioni trasmesse dalle società di ingegneria e professionali in adempimento delle previsioni di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/10.

Gli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/10 descrivono quali sono i requisiti organizzativi e tecnici di cui le società di ingegneria e professionali devono comunicare il possesso, specificandone tempi e modalità di trasmissione all’Autorità.

Tutti i dati comunicati dalle società di ingegneria e professionali confluiscono in un apposito ‘casellario’, che ha – tecnicamente - il valore di ‘registro’ delle suddette società, nel senso che è da ritenere “una banca dati alla quale può essere riconosciuta efficacia di pubblicità notizia ….” , come ha specificato l’Ufficio Affari Giuridici dell’Autorità, ma non un’efficacia dichiarativa o costitutiva.

Il Registro delle società d’ingegneria e professionali, consultabile nel sito istituzionale e collocato tra i servizi on line, è completamente elettronico, ed è implementato sulla scorta dei dati conoscitivi ‘autodichiarati’ dalle società stesse.

L’accreditamento della società richiedente, che si concretizza nell’invio dei codici ‘utente’ e ‘password’, è subordinato alla verifica dell’esistenza di minimi requisiti oggettivi e soggettivi propri delle società d’ingegneria e professionali, svolta dal competente Ufficio dall’Autorità sulla scorta della documentazione inoltrata dalla società richiedente. In proposito, la norma non prevede un effettivo potere di sindacato su quanto dichiarano le società che richiedono l’iscrizione, ed anzi - con riferimento ai requisiti di carattere ‘professionale’ - la sentenza del T.A.R. Napoli, Sez. I, n. 431 del 9 ottobre 1996, trattando dell’argomento in questione, ha affermato che «l’inquadrabilità di una società in tale categoria non presuppone necessariamente una letterale riproduzione nella previsione statutaria dell'oggetto sociale risultante dal dato normativo dell'Art. 17, ove viene descritta l'attività propria di tali società». Richiamando la suddetta sentenza, con la Determinazione n.7/2006, l’Autorità ha altresì evidenziato che «Il Codice, nel prevedere le società d'ingegneria, quali soggetti cui le amministrazioni appaltanti possono rivolgersi per la progettazione di opere pubbliche, ha pertanto legislativamente riconosciuto, come già la legge Merloni, l'esistenza di una realtà imprenditoriale eterogenea e varia, di multiformi espressioni, fondata sul risultato sinergico di una molteplicità di competenze, non solo di natura squisitamente intellettuale, ma anche di consulenza finanziaria, e gestionale. Ciò è reso palese dalla formulazione ampia dell'oggetto sociale delle società d'ingegneria, espressione sul piano legislativo della complessità del servizio prestato, che anzi, per sua natura, sfugge a tentativi di classificazioni tassative».

La richiesta di accreditamento al casellario/registro delle società d’ingegneria e professionali va inoltrata attenendosi alle istruzioni seguenti:

  • effettuare la connessione al sito internet http://www.anticorruzione.it/;
  • nella Sezione Servizi, selezionare Servizi On Line > Società d'ingegneria e Professionali;
  • selezionare il link per l’accesso al ‘Sistema per l'accreditamento/Trasmissione dei dati';
  • lasciare vuoti i campi UTENTE e PASSWORD e cliccare il bottone blu “RICHIESTA UTENZA”;
  • completare la scheda che si aprirà, con i dati appropriati.

Il salvataggio della scheda va considerato come l’inizio dell’iter di accreditamento al ‘registro’, e non comporta, di per sé, l’invio contestuale ed automatico della ‘password’.
Le richieste on-line vengono esaminate in ordine cronologico rispetto alla data di presentazione, operando una pre-verifica di alcuni indispensabili requisiti della società, propedeutici all’accreditamento.
Conseguentemente, l’Ufficio richiede alla società interessata una dichiarazione, a firma del Rappresentante Legale, nella quale devono essere indicati il nominativo del Direttore Tecnico ed il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/10. Non viene richiesto a supporto della dichiarazione alcun curriculum vitae od altro attestato.
La conclusione dell’iter di accreditamento della società con l’invio dei codici ‘utente’ e ‘password’, è subordinata – come accennato in precedenza - alla verifica dell’esistenza di sufficienti requisiti oggettivi e soggettivi propri delle società d’ingegneria e professionali.
Con la ricezione dei codici suindicati, la società richiedente è autorizzata ad accedere al sistema ed inserire i dati previsti dalla norma.

L’aggiornamento dei dati della società avviene – ad opera della stessa - utilizzando la procedura elettronica all’uopo realizzata, per la quale ha ricevuto all’atto dell’accreditamento al ‘registro' le credenziali di accesso, secondo la tempistica indicata dalla norma. Pertanto, non è ammessa la trasmissione di documentazione cartacea, al fine del successivo inserimento a sistema da parte dell’Autorità, in quanto l’aggiornamento della situazione complessiva spetta in via esclusiva alla società iscritta nel ‘registro’, che è l'unica responsabile dei dati immessi, ai sensi della normativa vigente.

Per ottenere il duplicato delle credenziali di accesso al sistema è necessario inviare la richiesta su carta intestata della Società, all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it , allegando anche la fotocopia del documento di riconoscimento del Legale rappresentante della società.

Per richiedere la cancellazione della società dal casellario è necessario inviare la richiesta su carta intestata della Società, all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, allegando anche la fotocopia del documento di riconoscimento del Legale rappresentante.

Per ottenere la modifica dei dati è necessario inviare la richiesta su carta intestata della Società, all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, indicando dettagliatamente i dati errati ed i corrispondenti dati in sostituzione, nonché il periodo di riferimento della scheda inesatta, allegando anche la fotocopia del documento di riconoscimento del Legale rappresentante

Il ‘registro’ è accessibile liberamente dal portale dell'Autorità, seguendo il percorso: Servizi > Servizi online > Società di Ingegneria > Consultazione libera > Vai al servizio. L’utente generico può consultare i dati aggregati relativa ad una specifica società iscritta, inserendo nella maschera di ricerca il corrispondente codice fiscale.

Come accennato in precedenza, il ‘registro’ non ha un valore di pubblicità costitutiva o dichiarativa ma di mera pubblicità-notizia, ovverosia si limita a rendere conoscibili – senza alcun trattamento - le informazioni in esso contenute, comunicate obbligatoriamente dalle società. 
Per questo motivo l’Autorità non rilascia alcuna certificazione di iscrizione al “registro”.

A tale proposito, deve evidenziarsi che l’iscrizione – pur discendendo da un’indicazione normativa – non costituisce uno dei requisiti descritti dagli articoli dal 38 al 45 del Codice dei contratti pubblici, in mancanza dei quali può applicarsi la disposizione di cui all’art.46, comma 1-bis, del medesimo Codice, che – trattando della Tassatività delle cause di esclusione – ha sancito quanto segue:
1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle..

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