Museo diocesano, gara annullata. Violazioni del Codice e incompletezza della documentazione
Date:
04 settembre 2025

Museo diocesano, gara annullata. Violazioni del Codice e incompletezza della documentazione
Procedura adottata dall’Opera Diocesana per la diffusione e preservazione della Fede, finanziata dal Ministero della Cultura
Incompletezza della documentazione posta a base di gara, frazionamento della progettazione senza riscontrare specifiche esigenze tecniche, attribuzione di un ruolo di supervisione, comprensivo dell'approvazione delle soluzioni tecniche a carattere architettonico, a soggetti incaricati in via privatistica diversi dalle figure del Rup, del Direttore dell’esecuzione, e del soggetto verificatore.
Sono queste alcune delle criticità rilevate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nei confronti dell’Opera Diocesana per la diffusione e preservazione della Fede di un grosso capoluogo della Lombardia.
Con Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 18 giugno 2025, Anac è intervenuta sulla procedura adottata dall’Opera Diocesana per la diffusione e preservazione della Fede, finanziata dal Ministero della Cultura, per gli incarichi tecnici di progettazione e del progetto esecutivo per la realizzazione del Nuovo Museo Diocesano di Milano, per un importo a base di gara pari ad euro 728.438.
Per Anac, la procedura seguita dall’Opera diocesana non era coerente con le disposizioni del Codice degli Appalti, con evidente pregiudizio dell’autonomia decisionale del progettista, nonché presentava criticità relative all’adeguatezza e alla proporzionalità dei requisiti di partecipazione previsti. L’Opera diocesana ha, conseguentemente, annullato la gara in autotutela, riguardo alla quale già il Ministero della Cultura aveva richiesto l’annullamento del bando.
“In primo luogo – scrive Anac -, si conferma l’incompletezza della documentazione posta a base di gara, a fronte della mancata redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del Rup, e comunque della inidoneità dell’elaborato progettuale, reso disponibile in sede di gara. Tale carenza, oltre a poter compromettere una corretta stima del valore degli interventi e dei corrispettivi della progettazione in relazione alle fasi e alle competenze richieste, comporta la mancata messa a disposizione dell’offerente della documentazione utile per la formulazione di un’offerta consapevole ed attendibile”.
“Si conferma, altresì, il profilo di contestazione in merito all’avvenuto frazionamento della progettazione, senza riscontrare specifiche esigenze tecniche, non coerentemente con il disposto dell’art. 14, comma 6 del codice, determinandosi, in tal modo, l’improprio concorso di due professionisti nell’ambito dello stesso settore e delle stesse categorie di progettazione, non coerentemente con la necessità di assicurare una visione unitaria dell’impostazione progettuale”; peraltro si legge ancora che, ... “appare discutibile l’acquisizione di elaborati progettuali, redatti da un soggetto incaricato in via privatistica, … nell’ambito della realizzazione di un’opera connotata da profili pubblicistici”.
“Al contempo, risultano contestabili le previsioni del disciplinare, laddove si attribuisce un ruolo di supervisione del PFTE, comprensivo dell'approvazione delle soluzioni tecniche a carattere architettonico, a soggetti privati diversi dalle figure del Rup, del Direttore dell’esecuzione, se nominato, e del soggetto verificatore, non coerentemente con le disposizioni dell’art.15, degli artt. 42 e 114 del codice, con evidente pregiudizio dell’autonomia decisionale del progettista”.
“Infine – aggiunge Anac -, si ritiene di ravvisare profili di criticità in merito all’adeguatezza e alla proporzionalità dei requisiti di partecipazione previsti, non risultando adeguatamente motivata la scelta effettuata dalla stazione appaltante nella disciplina dell’adeguata capacità tecnica; ciò tenuto conto che si richiede la dimostrazione di pregressi servizi analoghi riferiti al quinquennio antecedente al bando, per un importo complessivo almeno pari a due volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, idonei ad attestare l’acquisizione di esperienze specifiche riferite ‘ai servizi di progettazione e DL’ in senso cumulativo e al Servizio di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, non coerentemente con le prassi vigenti e con i principi giurisprudenziali in materia, con possibile rischio di compromissione dei principi della massima partecipazione alle gare, di proporzionalità e di concorrenza”.
Leggi e scarica l'Atto dell'Autorità
Last update 04/09/2025, 9:42
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Procedura adottata dall’Opera Diocesana per la diffusione e preservazione della Fede, finanziata dal Ministero della Cultura