Incarico inconferibile per la legge n. 39/2013 diventa ora possibile con la riforma n. 21/2024
Data:
30 aprile 2025

Incarico inconferibile per la legge n. 39/2013 diventa ora possibile con la riforma n. 21/2024. Può esserci una nuova nomina se l’attività nel privato non è esecutiva o di controllo
Con la delibera n. 157 del 16 aprile 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta sulla questione dell’attribuzione dell’incarico di Presidente di un’azienda comunale per la gestione di servizi pubblici locali in capo a un soggetto che sia o sia stato anche consulente di una società privata legata da rapporti contrattuali con il Comune interessato. Si tratta di una decisione elaborata a seguito di una segnalazione in relazione all’articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2013 e dovuta alla scelta effettuata per il conferimento, da parte del Sindaco di un Comune capoluogo di provincia, del ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione (Cda) dell’azienda speciale per il servizio di igiene urbana e di gestione dei rifiuti, costituita dallo stesso Comune come suo ente strumentale e da qualificare, agli esiti degli approfondimenti condotti da Anac, come ente pubblico economico di livello comunale.
Ad acquisire l’incarico di Presidente era stato un professionista – poi dimessosi in corso di svolgimento dell’istruttoria da parte dell’Autorità – impegnato fin dal 2017 in attività di consulenza, in materia contabile e tributaria, a favore di una società attiva nell’ambito dei rifiuti. La stessa società è titolare dell’impianto di trattamento meccanico-biologico (Tmb) della frazione indifferenziata dove il Comune interessato conferisce rifiuti dal 2012, servendosi per questa attività proprio della stessa azienda speciale. In quest’ultima organizzazione, anche se è presente un Direttore generale, il Cda e – di conseguenza – il suo Presidente appaiono comunque come titolari di competenze di amministrazione attiva strettamente connesse alla gestione dell’azienda, desumibili in particolare da una serie di poteri fissati nello statuto. L’incarico di Presidente dell’azienda speciale, spiega la delibera, è quindi riconducibile tra quelli di “amministratore di ente pubblico”.
L’Anac ha potuto rilevare come, tenuto conto della durata e del compenso annuale, l’attività professionale svolta dal soggetto interessato, per la società privata titolare dell’impianto di trattamento rifiuti, sia qualificabile come una “stabile” attività di consulenza. Al contempo, è emersa la sussistenza di un rapporto di finanziamento, tra quella società privata e il Comune, “caratterizzato da continuità e stabilità, ultradecennale, determinato dalla ricorrenza di contratti anche di rilevante entità”, spiega la delibera con cui l’Autorità ha ritenuto di affermare come l’incarico di Presidente non potesse essere conferito a quel professionista. Tale scelta, infatti, appare in contrasto con la norma (art. 4) del decreto legislativo n. 39/2013 – come vigente al momento del conferimento dell’incarico stesso, avvenuto a novembre 2023 – che pone l’attenzione su chi assuma un incarico di amministratore di ente pubblico (in questo caso di livello locale) avendo svolto incarichi presso altro ente regolato o finanziato dall’amministrazione che conferisce l’incarico in questione (nel caso di specie, la società titolare dell’impianto di Tmb e il Comune capoluogo di provincia).
La legge n. 21 del 2024, in vigore dal 27 marzo 2024 (successivamente quindi al conferimento esaminato), è intervenuta riducendo a un anno il periodo “di raffreddamento”, che era precedentemente previsto della durata di due anni, e introducendo anche ipotesi di esclusione dell'inconferibilità: in particolare quando gli incarichi professionali precedenti abbiano avuto un carattere soltanto occasionale o comunque non esecutivo o di controllo. Per cui la delibera, che in conclusione dichiara la nullità del decreto sindacale di conferimento del ruolo di Presidente e del relativo contratto, evidenzia anche che, teoricamente, quell’incarico potrebbe essere adesso nuovamente conferito a quello stesso professionista, purché siano adottati presidi organizzativi e di trasparenza per gestire potenziali conflitti d’interesse.
La consulenza svolta per la società privata dal soggetto interessato, che in concreto riguarda attività come presentazioni delle dichiarazioni dei redditi o redazione delle bozze di bilancio, non rappresenta un incarico esecutivo o di controllo. La nuova disciplina escluderebbe quindi l'inconferibilità, che va invece affermata alla luce della precedente versione della norma, in vigore quando è arrivata la nomina alla presidenza dell’azienda comunale.
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Ultimo aggiornamento 30/04/2025, 10:24
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Può esserci una nuova nomina se l’attività nel privato non è esecutiva o di controllo