Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, d.lgs. 33/2013)
FAQ aggiornate al 7 febbraio 2024
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Le amministrazioni adempiono agli obblighi di pubblicazione in esame pubblicando i dati nella sottosezione “Consulenti e collaboratori” di AT oppure, avvalendosi dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti al DFP, titolare della Banca Dati Anagrafe delle prestazioni Unificata, assicurando l’inserimento nella predetta sottosezione del collegamento ipertestuale alla banca dati. Ciò è possibile stante la corrispondenza dei dati pubblicati in detta Banca dati e quelli dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – collegamento ipertestuale - Anagrafe delle prestazioni Unificata
Fonti: artt. 9-bis e 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1.
L’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni all’amministrazione a qualsiasi titolo.
Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l’individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – eterogeneità – obbligo di motivazione
Fonti: art. 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1.
L’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – onerosità-gratuità
Fonti: art. 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1
Per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza devono essere pubblicati i seguenti dati:
1. gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
2. il curriculum vitae;
3. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
4. i compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato;
5. l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - dati
Fonti: art. 15 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera
I dati di cui all’art 15 d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicati sul sito istituzionale all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – sezione “Amministrazione trasparente”
Fonti: art. 15, d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera
I dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - tempi
Fonti: art. 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera
I dati vanno pubblicati secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto e che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Le tabelle, che riportano l’oggetto, durata e compenso dell'incarico, devono essere aggiornate tempestivamente.
Parole chiave: trasparenza - incarichi di collaborazione e consulenza - modalità di pubblicazione - tabelle -aggiornamento
Fonti: artt. 7 e 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera
I dati sui compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, non devono essere riportati all’interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza. Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – modalità – compensi – importo lordo
Fonti: art. 15, d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera
È preferibile pubblicare i curricula secondo il modello comune europeo, con un’attenta selezione dei dati in essi contenuti ai fini del rispetto della tutela della riservatezza. In ogni caso, possono essere pubblicati anche curricula redatti in forme alternative al modello europeo, purché contenenti i dati essenziali e, possibilmente, le stesse tipologie di informazioni previste nel modello europeo.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - curricula - modello europeo
Fonti: art. 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera
Sulla nozione di “incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati” si deve far riferimento all’art. 1, co. 2, lett. d) d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 che li definisce come quelle società e quegli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.
L’Autorità (cfr. ad. es. delibere n.ri 163/2016, 211/2016, 624/2017 e 533/2019) ha qualificato tali enti come “soggetti appositamente concepiti con forti componenti di ibridazione, che hanno larghi tratti privatistici, ma con vincoli di regolazione o di vigilanza o di controllo che li riconducono all’apparato pubblicistico. Suddetto universo di enti ha uno spettro più ampio rispetto agli enti di diritto privato in controllo pubblico, che di privatistico hanno la veste formale e taluni modi di azione, ma che nascondono un’anima pubblicistica per ciò che attiene alla loro mission essenzialmente pubblica”.
Sono incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati certamente le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente (art. 1, co. 2, lett. e) d.lgs. 39/2013).
La ratio sottesa alla previsione dell’art. 15, co. 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013 è, tra l’altro, il controllo sociale sulla spesa nell’attribuzione di incarichi e sulla presenza di eventuali conflitti di interesse.
Le amministrazioni sono, quindi, tenute a pubblicare i dati relativi allo svolgimento delle cariche e degli incarichi in enti di diritto privato che sono regolati o finanziati non solo dalla stessa amministrazione che conferisce l’incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – incarichi/cariche in enti di diritto privato
Fonti: art. 15, d.lgs. 33/2013 - art. 2, comma 2, lett. d) ed e) d.lgs. 39/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera - delibere n.ri163/2016, 211/2016, 624/2017 e 533/2019
La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di tali dati sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
L’omessa pubblicazione dei predetti dati, determina, inoltre, ai sensi dell’art. 15, co. 3:
1. la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo, accertata all’esito del relativo procedimento;
2. il pagamento di una sanzione pari alla somma liquidata, sempre a carico del dirigente che ha disposto l’erogazione del compenso, fatto salvo il risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell’attività obbligatoria. Ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2058 c.c., può essere chiesto il risarcimento del danno anche in forma specifica (cfr. art. 30 d.lgs. 104/2010).
Parole chiave: trasparenza - mancata pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - conseguenze - condizione legale d’efficacia - responsabilità - sanzione pecuniaria - risarcimento
Fonti: art. 15, commi 2-3, d.lgs. 33/2013 - art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001 - art. 2058 c.c. – art. 30 d.lgs. 104/2010
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 comporta le conseguenze di cui al comma 3 del medesimo articolo, per le quali si rimanda alla FAQ precedente.
Parole chiave: trasparenza - mancata pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - conseguenze - responsabilità dirigenziale - decurtazione - indennità di risultato - danno all’immagine - prova liberatoria
Fonti: art. 15 d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC n. 670 del 17 luglio 2019
La sanzione ha natura disciplinare, in quanto irrogata all’esito di procedimento disciplinare, come espressamente stabilito dal medesimo comma 3, di competenza dell’amministrazione. Al procedimento di irrogazione di tale sanzione non si applicano le previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale» che riguarda le sole sanzioni amministrative.
Parole chiave: trasparenza - mancata pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – sanzione disciplinare
Fonti: art. 15, co. 3 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 670/2019.
Gli incarichi conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri dipendenti non devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013 che concerne gli incarichi affidati a soggetti esterni all’amministrazione. Tali incarichi vanno pubblicati ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013 nella diversa sotto-sezione “Personale” - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.
Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Fonti: artt. 15 e 18 d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1.
Sì, in quanto nei loro confronti si configura il conferimento di un incarico di collaborazione e/o di consulenza.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - collegio sindacale
Fonti: art. 15 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1.
Sì, in quanto il relativo incarico è riconducibile a quelli di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – collegio dei revisori dei conti
Fonti: art. 15 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1.
Il Comitato di Sorveglianza svolge funzioni prevalentemente di controllo su tutte le operazioni di liquidazione di un ente e i suoi componenti sono designati tra soggetti esterni a qualsiasi titolo. L’incarico all’interno del Comitato di Sorveglianza è quindi equiparabile a quello di Revisore dei Conti e come tale va ricompreso fra gli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all’art. 15.
Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – comitato di sorveglianza – funzioni di controllo
Fonti: art. 15 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 566/2019
Sì, gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono riconducibili agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – commissari esterni - commissioni concorsuali
Fonti: art. 15 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1.