08 nov 2023
Parere di precontenzioso n. 506 del 8 novembre 2023
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da SAGAD S.r.l. – Procedura ristretta SDAPA Consip Id. n. 3469834 per l’affidamento dell’appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei C.R. ENEA di Casaccia e Frascati - Importo a base di gara: Euro 5.363.163,00 - S.A.: ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile.
UPREC - PREC 685/2023/S
Riferimenti normativi
Artt. 83, comma 9, 85, 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Parole chiave
Soccorso procedimentale, DGUE, domanda di partecipazione, dichiarazione di subappalto, subappalto facoltativo.
Massima
Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Fasi – Soccorso istruttorio – Dichiarazione di subappalto – Subappalto facoltativo – Contrasto tra DGUE e domanda di partecipazione – Chiarimenti – Socco procedimentale – Ragioni.
Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Fasi – Soccorso procedimentale – Dichiarazione di subappalto – Subappalto facoltativo – Chiarimenti – Mancato riscontro – Conseguenze – Esclusione – Illegittimità.
La contraddittorietà tra la dichiarazione di volontà di ricorrere al subappalto facoltativo (all’interno del DGUE) e quella di non ricorrere a tale istituto (all’interno della domanda di partecipazione) impone alla Stazione appaltante la richiesta di chiarimenti, in quanto non sussiste alcuna disposizione legislativa che prevede la prevalenza delle dichiarazioni contenute nel DGUE rispetto a quelle riportate nella domanda di partecipazione. Tale richiesta va inquadrata nell’ambito del soccorso procedimentale (e non nel soccorso istruttorio), in quanto ha ad oggetto una dichiarazione facoltativa e non essenziale ai fini dell’ammissione della gara, ma rilevante ai soli fini della successiva autorizzabilità al subappalto in caso di esecuzione del contratto.
La mancata risposta tempestiva ad una richiesta di chiarimenti sulla effettiva sussistenza della volontà di ricorrere al subappalto facoltativo non determina l’esclusione del concorrente, ma la mancata autorizzazione al subappalto in caso di stipula del contratto, ove non venga in rilievo il difetto di qualificazione del concorrente rispetto alle prestazioni che sarebbero state oggetto di subappalto.
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