10 dic 2024
Parere di precontenzioso n. 573 del 10 dicembre 2024
Istanza di parere ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 – OE istante: [OMISSIS ]– SA: AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. - Procedura di gara aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio da collocarsi presso il deposito tranviario di ATM S.p.A., compresa la rimozione dei serramenti esistenti, il loro trasferimento alle pubbliche discariche - CIG: B2393E75D0 - Importo a base di gara: 818.957,14 euro
UPREC-PRE-0339-2024-F-PREC
Riferimenti normativi
Art. 101, d.lgs. 36/2023
Parole chiave
Offerta economica - Soccorso istruttorio –Tipologie – Inammissibilità - Principio di autoresponsabilità dei concorrenti
Massima
Appalto pubblico – In generale – Soccorso istruttorio – Tipologie
Il nuovo Codice dei contratti pubblici amplia l’ambito, la portata e le funzioni del soccorso istruttorio, superando altresì talune incertezze diffusamente maturate nella prassi operativa. Tale impianto normativo di cui all’articolo 101 identifica quattro tipologie di soccorso istruttorio: 1. il cd. soccorso istruttorio integrativo o completivo, di cui all’articolo 101, comma 1, lett. a), volto a colmare carenze della documentazione necessaria; 2. il cd. soccorso sanante, di cui all’articolo 101, comma 1, lett. b), volto a rimediare a omissione, inesattezze o irregolarità della documentazione; 3. il cd. soccorso procedimentale, di cui all’articolo 101, comma 3, consistente nella richiesta di chiarimenti rispetto a documenti o contenuti dell’offerta già completa; 4. il cd. soccorso correttivo, di cui all’articolo 101, comma 4, funzionale a rettificare un errore materiale contenuto nell’offerta.
Appalto pubblico – Forniture– Scelta del contraente – Offerta economica – Soccorso istruttorio – Inammissibilità – Principio di autoresponsabilità dei concorrenti
La carenza nell’offerta economica e/o nell’offerta tecnica di uno specifico allegato richiesto a pena di esclusione non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, costituendo una carenza essenziale dell’offerta, la cui integrazione postuma si pone in contrasto con il principio della par condicio competitorum. In ogni caso, il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui configge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione e la responsabilità della mancata trasmissione di un elemento dell’offerta ricade sull’operatore economico. La necessità di rispettare i termini per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente, pertanto, di poter ammettere l’invio di un nuovo file oltre tali termini.
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