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Anno:2022
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

02 feb 2022

Parere di Precontenzioso numero 45 del 2 febbraio 2022

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Ligotti Gregorio – Realizzazione dei lavori di “Efficientamento energetico degli edifici: a) Sede Comunale, Via Risorgimento, 35; b) Palazzo del Brigante Giosafatte, Via di Mezzo, snc; c) Museo del Pane-Forno comunale, Via di Mezzo, 29; d) RSA San Carlo Borromeo, Via Risorgimento; e) RSA ex Asilo adibito a Centro Salute Mentale, Via Jugale, snc” – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 664.062,94 – S.A.: Comune di Panettieri (CS).
PREC 3/2022/L

Riferimenti normativi
Artt. 48, 83, comma 9 e 93 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave
RTI costituendo – Garanzia provvisoria – Soccorso istruttorio – Modalità di comunicazione della richiesta.

Massima
RTI costituendo – Assenza garanzia provvisoria della mandante – Soccorso istruttorio – Modalità di comunicazione – Area comunicazioni MePA – PEC se la lex specialis di gara non prevede nulla – Necessità di comunicare la richiesta di soccorso istruttorio anche alla mandataria – Modalità di comunicazione da valutare in ragione della natura e del regime giuridico proprio dell’istituto. In base ai principi di trasparenza e correttezza amministrativa e ai fini della tutela del favor partecipationis la comunicazione dell’attivazione del soccorso istruttorio che riguardi la società mandante deve essere inoltrata anche alla mandataria del RTI costituendo in ragione della sua potenzialità lesiva per l’intero raggruppamento, in quanto la mancata o tardiva produzione o regolarizzazione della documentazione richiesta incide immediatamente sulla stessa mandataria, essendo prevista l’applicazione della sanzione espulsiva per tutto il raggruppamento (costituito o costituendo) e non per la sola mandante inottemperante. In assenza di una previsione della lex specialis che riconduca espressamente la richiesta introduttiva del soccorso istruttorio tra le comunicazioni effettuabili mediante la piattaforma informatica, la soluzione da preferire è quella per cui detta richiesta debba essere effettuata via PEC, perché tale è il sistema di invio di comunicazioni con valore legale e l’unico idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni a valenza individuale, con carattere necessariamente recettizio.

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Massima numero 243 del 2 Febbraio 2022

Riferimenti normativi: Artt. 48, 83, comma 9 e 93 del d.lgs. n. 50/2016 Parole chiave: RTI costituendo – Garanzia provvisoria – Soccorso istruttorio – Modalità di comunicazione della richiesta.
  • Anticorruzione, Trasparenza, Contratti pubblici
  • Massime

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