Adeguamento sismico delle scuole, Anac richiama la città metropolitana di Napoli
Date:
14 novembre 2023

Adeguamento sismico delle scuole, Anac richiama la città metropolitana di Napoli
Richiamo dell’Anac alla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito dell’appalto per l’adeguamento sismico degli edifici scolastici di proprietà dell’ente partenopeo. Nella delibera n. 453 del 13 settembre 2023 l’Autorità ha evidenziato la non corretta applicazione dell’istituto dell’accordo quadro e il mancato rispetto del principio di adeguata remunerazione di progettisti, architetti e ingegneri.
I fatti
La Città Metropolitana di Napoli con un bando del 2019 ha affidato, tramite Accordo Quadro, i servizi tecnici di verifica della vulnerabilità sismica da eseguire su gran parte del proprio patrimonio scolastico. Inoltre, con bando del settembre 2022, ha affidato le progettazioni degli interventi di adeguamento o miglioramento strutturale necessari in esito alle verifiche di vulnerabilità sismica. L’importo complessivo dell’appalto dei servizi è stato 4.440.800 euro, mentre l’importo di ciascun lotto di 888.160 euro.
I rilievi Anac
Secondo l’Autorità sono due i punti critici: l’insufficiente definizione delle prestazioni negli atti di gara e il mancato rispetto del principio del riconoscimento di un’adeguata remunerazione delle prestazioni.
Durante l’istruttoria Anac è emerso che i documenti tecnici allegati al bando e le informazioni in essi contenute non erano adeguati a identificare chiaramente l’oggetto e l’entità delle prestazioni. Questo, oltre a contravvenire ai principi di trasparenza e par condicio, non consente all’operatore economico concorrente di formulare in maniera consapevole e attendibile la propria offerta. La stessa stazione appaltante ha spiegato che non era possibile definire una stima puntuale di ogni singolo intervento e per questa ragione ha ipotizzato tre tipi di intervento (intervento puntuale, di miglioramento strutturale e adeguamento strutturale) corrispondenti a tre differenti importi posti a base della stima dei corrispettivi professionali.
Anac però fa notare che nei casi come questo in esame, in cui non sono definite tutte le condizioni dei futuri contratti, si parla di accordo quadro “incompleto” o “aperto” e che quindi la città metropolitana di Napoli avrebbe dovuto riaprire il confronto competitivo tra gli operatori economici che avevano sottoscritto l’accordo quadro.
Secondo Anac la carenza di elementi chiari sull’entità e l’esatta natura delle prestazioni non ha consentito agli operatori economici di avere piena contezza dell’onere richiesto per l’espletamento delle attività e di conseguenza della rimuneratività del contratto e questo può avere scoraggiato il mercato e ristretto la concorrenza. Ciò considerato anche l’esiguo numero dei partecipanti alla gara, specie per quanto riguarda i lotti 4 e 5, che hanno visto la partecipazione di solo due concorrenti, e del lotto 1 per il quale risulta un unico concorrente.
Per quanto riguarda il secondo punto, critico Anac contesta all’amministrazione di aver previsto l’anomala richiesta – oggetto anche di una segnalazione dell’Oice – dell’esecuzione di attività definite di “metaprogettazione”. Secondo l’Autorità, si tratta di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dal bando che non risultano calcolate nella valutazione degli importi dei servizi richiesti. La cosiddetta “metaprogettazione” infatti comprende non solo l’acquisizione dei dati delle verifiche di vulnerabilità sismica già disponibili ma anche il riordino e la disamina critica dell’intera documentazione. Tutte attività che vanno adeguatamente compensate.
Nelle sue Linee guida n. 1, infatti, l’Autorità ha ribadito che per garantire l’adeguata remunerazione al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara. Nella delibera viene ricordato anche il comunicato del presidente dell’Autorità dell’11 maggio 2022 in cui è stato specificato che, per calcolare il compenso del progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste, anche se riconducibili ai livelli di progettazione omessi. In caso contrario, verrebbe violato l’art. 36 della Costituzione secondo il quale al lavoratore deve essere garantita una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione resa.
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Last update 14/11/2023, 14:00
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Applicazione non corretta dell’accordo quadro e mancato rispetto del principio di adeguata remunerazione