Appalti forniture – Autorità - Gara vaccino anti papilloma virus: è da preferire il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che mette in concorrenza farmaci anche dal punto di vista qualitativo e che individua il prodotto migliore
Date:
26 marzo 2008

Introduzione
Comunicato Stampa
L’Autorità ha chiarito, con parere n.78 del 20.3.2008 in merito ad una gara per la fornitura di vaccini, che il criterio di scelta del contraente più idoneo è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto garantisce l’esigenza di una effettiva comparazione dei farmaci.
Infatti, in assenza di un indirizzo preferenziale previsto dal legislatore a favore dell’uno o dell’altro criterio (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa) e considerata l’ampia discrezionalità nella scelta del criterio da parte della stazione appaltante, la stessa all’atto di decidere quale criterio utilizzare dovrà tener conto delle caratteristiche dell’oggetto del contratto (art. 81, comma 2, “Codice dei Contratti”) e della valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.
Nel caso all’esame dell’Autorità erano presenti due offerte per vaccini diversi tra loro sotto vari profili, diversità che conferma la possibilità di mettere i due vaccini a confronto dal punto di vista qualitativo.
L’Autorità ha ritenuto utile per l’azienda sanitaria mettere in concorrenza i farmaci, al fine di dare la possibilità di trovare soluzioni migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico, prendendo in considerazione quali elementi di valutazione: la reattività dei vaccini con altri tipi di ceppi virali, l’eventuale protezione da altri ceppi virali, la tollerabilità di ciascun vaccino, la dimostrazione dell’efficacia clinica, la durata dell’efficacia di ciascun vaccino, i giorni di consegna del prodotto ecc.
Particolare attenzione, pertanto, dovrà essere prestata nella determinazione dei parametri di valutazione e dei rispettivi pesi, indicati nei capitolati tecnici, che non dovranno creare criteri preferenziali e non precostituire l’aggiudicazione a favore di una impresa determinata. Per di più l’Autorità ha considerato che il mercato dei farmaci è un “mercato amministrato”, di talché il prezzo non può essere l’unico criterio per raffrontare i prodotti, dal momento che esso è sin dall’inizio stabilito dalle autorità amministrative.
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