Audizione del 16 gennaio 2007 presso la 8^ Commissione della Camera dei Deputati
Date:
16 gennaio 2007

Introduzione
Comunicato Stampa
La 8^ Commissione permanente (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) della Camera dei Deputati), nell’ambito delle audizioni sulle problematiche derivati dalla prima attuazione del Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 1° luglio 2006), oggi alle ore 12,30 ha ascoltato le considerazioni svolte in merito dall’Autorità per la vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Nel corso dell’audizione il Presidente dell’Autorità Alfonso Maria Rossi Brigante ha evidenziato si i pregi della significativa opera di codificazione del Legislatore, ma ha anche toccato gli aspetti applicativi più rilevanti e controversi, prospettando anche ipotesi di riforma e revisione.
Tra l’altro, ha trattato i seguenti punti:
I. Il nuovo Codice costituisce uno strumento molto utile per gli operatori.
- Necessità di addivenire al più presto ad una normativa stabile che consente al settore di adeguarsi ad essa con piena conoscenza.
- Polverizzazione del mercato degli appalti (67,38% nel 2003 delle gare per importo inferiore ai 150.000 euro)
II. Tutela della libera concorrenza - affidamenti in house – criterio dettato dal giudice comunitario del controllo analogo e dell’attività prestata prevalentemente a favore dell’ente controllante (pronuncia Teckal del 1999)
- sentenza più recente del gennaio 2005 della Corte di giustizia europea che esclude la possibilità di affidamento di lavori in favore di società miste con soci privati a motivo delle diverse finalità perseguite – necessità di rivedere l’art. 113 del T.U. 267/2000
- per il project financing (art. 153) – prevedere che l’amministrazione prima di inserire interventi suscettibili di essere realizzate con capitali privati nella programmazione triennale sottoponga lo studio di fattibilità preventivo all’esame di una conferenza di servizi convocataad hoc al fine di delineare quali siano le problematiche territoriali ed ambientali ed evitare, così, che, dopo l’espletamento della proceduraattivata dal promotore, in sede dell’ordinaria conferenza di servizi, vengano alterati i dati fondamentali che stanno a base del piano economico finanziario (PEF)
- il responsabile del procedimento, secondo l’art. 10, deve essere di ruolo e quindi a tempo indeterminato – ciò sta creando grandi difficoltà – consentire che sia anche per dipendenti a tempo determinato o in posizione di comando o distacco
- per l’appalto integrato (art. 53) appare necessario – ove cessi l’efficacia della sospensione – che la scelta sia adeguatamente motivata – peraltro, gli effetti della sospensione dell’istituto sono in parte superati sia dall’equivalenza dei due sistemi di aggiudicazione (art. 81, co 1) sia dalla possibilità delle stazioni appaltanti di autorizzare gli offerenti a presentare varianti in corso d’opera, nel caso dell’utilizzo del sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 76, co 1)
- necessità di prevedere più precise disposizioni in tema di validazione del progetto o meglio prevedere che la validazione debba essere fatta, in sede di offerta da parte dei partecipanti alla gara (c.d. endorsement); ciò avrebbe anche positivi riflessi sulle auspicate aggregazioni di imprese.
- per il dialogo competitivo (art. 58) occorrerebbe chiarire se sia ammissibile, in sede d’offerta finale, che la S.A sottoponga a gara - a conclusione della fase di dialogo - un’unica soluzione risultante da più elementi di più soluzioni proposte, previo il necessario consenso dei partecipanti
- consorzi stabili – occorrerebbe risolvere l’ambiguità esistente tra due norme del codice riprodotte dalla precedente normativa e cioè tra l’art. 36, co 5, che vieta la partecipazione congiunta e l’art. 37, co 7, che sembra limitare il divieto ai soli consorziati indicati per l’esecuzione dei lavori - in ordine alla precedente normativa sia la giurisprudenza che la stessa Autorità avevano ritenuto che, per il principio della successione delle leggi nel tempo, fosse caduto il divieto di partecipazione dei concorrenti non indicati purché non facessero parte dei vertici amministrativi o tecnici – senonché una recente decisione del Consiglio di Stato del marzo s.a. ha dato una lettura più rigorosa delle due norme, ritenendo esistente un divieto generale per tutti i consorziati ancorché non indicati – in tal senso dovrebbe essere chiarita la normativa
- per quanto concerne la norma relativa ai soggetti che possono essere ammessi alle procedure di affidamento (art.34), è da rilevare la mancata indicazione dei liberi professionisti e dalle società semplici ai quali potrebbe essere concessa la partecipazione alle gare per servizi e forniture secondo la direttiva comunitaria ed anche la previgente normativa (per i servizi di ingegneria era prevista, dalla legge 109/94, la partecipazione alle gare dei liberi professionisti)
- per l’avvalimento è da rilevare che l’art. 52 della direttiva 2004/18 fa riferimento alle iscrizioni negli elenchi ufficiali e non alle singole gare – pertanto appare opportuna una riflessione sulla doppia possibilità di avvilimento prevista dal Codice per tutti e tre i settori – infatti, mentre appare ammissibile per i servizi e le forniture l’avvalimento gara per gara, non altrettanto sembra per i lavori per i quali è previsto il sistema della qualificazione.
- inoltre per quanto riguarda l’avvalimento gara per gara è da rilevare che un suo utilizzo per i lavori potrebbe comportare l’aggiramento del divieto di subappalto per le categorie superspecialistiche quando l’importo è superiore al 15%
- per la procedura negoziata, previa o senza pubblicazione del bando di gara, occorrerebbe integrare le norme relative (artt. 56 e 57) con la prescrizione di un obbligo di adeguata e circostanziata motivazione – inoltre sarebbe opportuno ripristinare l’obbligo di comunicazione all’Autorità dei dati relativi alle procedure negoziate come disposto dalla precedente normativa per la trattativa privata
- opportunità di anticipare nel decreto correttivo del Codice alcune regole fondamentali di carattere generale per la fase dell’esecuzione dei servizi e delle forniture, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’art. 5 del Codice
- lo stesso dicasi per le garanzie dell’esecuzione mutuate dai lavori, ma che non appaiono congrue per i servizi e le forniture (per i lavori vi è lo svincolo in relazione all’avanzamento – per gli altri due settori permanenza delle garanzie fino alla completa esecuzione del contratto)
- opportuna l’estensione del Casellario alla materia dei servizi e delle forniture
- l’art. 38, nel definire i requisiti generali di partecipazione alle gare, ha posto quello di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando – al riguardo sarebbe opportuno precisare che il periodo di sospensione decorra dalla data di inserimento nel Casellario
- inoltre, è previsto, dall’art. 48 che l’Autorità ha il potere di sospendere la partecipazione alle gare da uno a 12 mesi ove, in sede di verifica dei requisiti relativi al 10% dei partecipanti sorteggiati, non sia fornita la prova del relativo possesso - appare opportuno prevedere espressamente per legge che la sospensione sia di un anno in caso di false dichiarazioni
- appare anche opportuno prevedere una disciplina più stringente in tema di pubblicità degli affidamenti dei servizi di cui all’all. II B per i quali non è richiesta alcuna forma di pubblicità e le modalità di affidamento sono assimilabili alle procedure negoziate
- in materia di rinnovo dei contratti si propone di prevedere espressamente la facoltà di proroga da inserire nel bando di gara con una durata non superiore a tre anni per il primo periodo e a 9 anni nel complesso. Di questa possibilità si deve tener conto nello stabilire il valore del contratto ai sensi dell’art. 29, co 1
- per i lotti funzionali si ritiene opportuno prevedere la possibilità di appaltare l’intera opera diluendo in annualità successive il finanziamento
- fenomeni di devianze in sede di qualificazione, in sede di gara e in sede di esecuzione – la devianza ricomprende sia le illegittimità che le illiceità penali
- opportuno istituire una categoria di delitti contro la concorrenza
- per quanto riguarda le offerte anomale portare l’attenzione sul sistema Sicilia che rende pressoché impossibile le cordate
III. modifiche della normativa sull’Osservatorio
IV. confermare il ruolo centrale dell’Autorità in sede di qualificazione
- abolire le tariffe minime per le SOA al fine di garantire un’effettiva concorrenza
V. partecipazione dell’Autorità alla procedura di formazione del Regolamento (art. 5)
- obbligo del riesame a seguito di delibera dell’Autorità
- estensione del precontenzioso alla fase di esecuzione
- obbligo di comunicazione per i contratti secretati
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