Comunicato del Presidente
Date:
15 September 2010

Introduzione
Trasmissione dei dati relativi all'istituzione di elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori
Tutte le amministrazioni o gli enti appaltanti che hanno già istituito gli elenchi ufficiali di prestatori di servizi o fornitori, ai sensi dell'art. 45 del Codice dei contratti, sono tenuti, qualora non l'avessero già fatto, a comunicarli all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Le modalità ed i termini sono indicate nel Comunicato del Presidente del 15 settembre 2010.
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Trasmissione dei dati relativi all'istituzione di elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori