Condizioni scadenti del manto stradale a Roma: non servono nuove norme.
Date:
05 febbraio 2014

Introduzione
Le richieste del Sindaco Marino sulle garanzie dei lavori effettuati sono giuste e l'irritazione sulle condizioni scadenti del manto stradale, evidenziatesi a seguito delle copiose piogge dei giorni scorsi, è condivisibile. Ma non serve invocare nuove norme o richiedere particolari garanzie ulteriori a quelle esistenti poiché la polizza assicurativa di durata decennale, a copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell’opera, è già prevista per i contratti pubblici.
C’è la possibilità di richiedere il ripristino del manto o delle opere all'appaltatore per vizi o difformità dovendo l'appaltatore, sulla base delle norme esistenti, rispondere entro due anni dal collaudo delle difformità o vizi che derivano da carenze nella realizzazione dell'opera. Tra l’altro, i Comuni e in generale le stazioni appaltanti possono richiedere all'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 del codice civile, il ripristino delle opere se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
L’Autorità ha aperto una specifica indagine al fine di appurare l’attivazione da parte delle stazioni appaltanti delle procedure sottese al ripristino delle opere a seguito accertamento di vizi o difetti in quanto la mancata attivazione delle suddette procedure configura un danno all’erario.
Info: Capo Ufficio Stampa - Alessandro Menenti
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