02 apr 2025
Delibera n. 164 del 2 aprile 2025
Servizio di fornitura di kit per la produzione di siero collirio per 36 mesi - CIG: 78263750F7 Importo a base di gara € 793.050,00 importo aggiudicazione € 465.900 e CIG A0278238AE - Importo a base di gara € 155.300 - C.C.: Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute Friuli-Venezia Giulia
Fascicolo 5183/2024
Riferimenti normativi
art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016; art. 76, comma 2, lett. c), d.lgs. 36/2023; art. 15, comma 4, d.lgs. 36/2023; art. 3, d.lgs. n. 36/2023.
Parole chiave
Centrale di Committenza – Proroga tecnica – rinnovo contrattuale – affidamento ponte – procedura negoziata senza bando - Responsabile del Progetto (RUP) – Responsabile di Fase (RFA) – Accesso al mercato – principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità
Massime
Il rinnovo del contratto è consentito soltanto se disposto prima della scadenza del contratto originario. Pertanto, Il rinnovo del contratto già scaduto è equiparato ad un illegittimo affidamento senza gara.
La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione e che l’utilizzo della proroga deve essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente.
La procedura negoziata senza bando costituisce una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e può essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, quindi per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante e non imputabili alla stazione appaltante. La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto all’obbligo delle amministrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione dimostrarne l’effettiva esistenza.
Il D.lgs. 36/2023 ha ridisegnato la figura del RUP, mantenendo la centralità del ruolo dello stesso nell’ambito dei contratti pubblici, ma ridefinendolo quale responsabile unico “di progetto” e non più di “procedimento”, come nel previgente assetto recato dal d.lgs. 50/2016.
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