Dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare
Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in merito alle segnalazioni di dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti generali di partecipazione rese, in sede di gara - Aggiornate al 30 maggio 2025
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Fermo il disposto dell’art. 97 d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante nell’apposito modello A da inviare all’Autorità dovrà segnalare l’operatore economico che si sia reso effettivamente responsabile di una dichiarazione non veritiera o che abbia presentato documentazione falsa.
L’Autorità laddove, all’esito del procedimento sanzionatorio, dovesse ravvisare la sussistenza dei presupposti per procedere all’iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, darà evidenza nel testo dell’annotazione del solo nominativo dell’impresa/professionista interessata/o che ha reso le dichiarazioni – o prodotto la documentazione - non veritiere, omettendo qualsiasi riferimento agli altri operatori raggruppati o consorziati a cui la condotta non è imputabile, ed evidenziando unicamente che l’operatore economico/professionista nei cui confronti viene disposta l’annotazione ha reso le dichiarazioni nell’ambito di un raggruppamento (RTI- RTP) o consorzio stabile.
Ciascun Operatore economico, nel conferire l’incarico ad un soggetto esterno per la preparazione della documentazione di gara, deve assicurarsi che il professionista o la struttura dedicata della società di consulenza non abbia ricevuto e non riceverà lo stesso incarico da un altro Operatore economico partecipante alla medesima gara. A tal fine, nel mandato con cui si conferisce l’incarico, è opportuno inserire una clausola di esclusiva che vincoli il professionista, o la struttura dedicata della società di consulenza, a predisporre la relazione tecnica, o altra documentazione di gara, unicamente per quell’Operatore economico.