Concessione per il cimitero, va rifatta la gara in presenza di modifiche sostanziali al contratto
Date:
07 ottobre 2025

Concessione per il cimitero, va rifatta la gara in presenza di modifiche sostanziali al contratto
Durante l’esecuzione della costruzione non è consentito apportare variazioni sostanziali ma va indetta una nuova procedura
Durante l’esecuzione di una concessione, non è consentito apportare modifiche sostanziali alla stessa. In tal caso la stazione appaltante è tenuta a procedere all’indizione di una nuova procedura di affidamento della concessione medesima, previa cessazione del contratto in essere con l’attuale concessionario.
E’ quanto ha ribadito Anac con il Parere in funzione consultiva n. 40 - 2025, approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 settembre scorso. Il caso riguarda la concessione per progettazione, costruzione e gestione del cimitero comunale di un centro della Campania indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, secondo la formula della finanza di progetto. Successivamente all’aggiudicazione, la concessione è stata sospesa alla luce delle intervenute modifiche alla L.R. Campania n.20/2006 (“Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”), apportate dalla L.R. Campania n. 27/2019 contemplanti l’adozione di un Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni.
A parere dell’Amministrazione comunale, l’eventuale adattamento dell’intervento alle nuove prescrizioni regionali, costituirebbe una variazione sostanziale alle condizioni di aggiudicazione della concessione e determinerebbe una modifica del piano economico-finanziario ad esclusivo vantaggio del concessionario. Pertanto, la stessa ha chiesto ad Anac di fornire indicazioni in ordine all’obbligo, in tal caso, di risolvere il contratto in essere con il concessionario, con riconoscimento allo stesso dell’indennizzo previsto dalla disciplina di settore ed esclusione di possibili rinegoziazioni a seguito dell’adozione del Piano regionale.
In merito, nel parere è quindi evidenziato che, sulla base delle disposizioni degli articoli 175, comma 8 e 176 del d.lgs. 50/2016«Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4» e che «Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, in particolare, quando: (…) c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8».
Tali disposizioni, in recepimento della direttiva 2014/23/UE, sono evidentemente finalizzate a garantire il rispetto del principio di concorrenza, a fronte di modifiche sostanziali al rapporto concessorio in corso di svolgimento, richiedendo in tal caso, proprio a garanzia di tale principio, l’indizione di una nuova procedura di aggiudicazione della concessione.
Il Parere in funzione consultiva
Last update 07/10/2025, 10:23
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Durante l’esecuzione della costruzione non è consentito apportare variazioni sostanziali ma va indetta una nuova procedura