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Regione Sicilia, elisoccorso di emergenza: illegittimità e criticità nel contratto
Date:
20 novembre 2025
Regione Sicilia, elisoccorso di emergenza: illegittimità e criticità nel contratto
Anac suggerisce eventuale aggregazione della committenza con altre Regioni, attraverso l’adesione a Convenzioni attive
Il contratto per il servizio di Elisoccorso di emergenza SUES 118 con eliambulanze della regione Sicilia, isole comprese, presenta gravi profili di illegittimità. Alla luce del nuovo sistema sanzionatorio, che prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie nella fase di esecuzione dei contratti qualora emergano irregolarità nell’utilizzo dell’istituto della proroga, Anac ha chiesto alla Regione Sicilia il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia. Anac, inoltre, suggerisce la possibilità di una eventuale aggregazione della committenza con altre Regioni, attraverso l’adesione a Convenzioni attive.
E’ quanto deciso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.444, approvata dal Consiglio dell’11 novembre 2025.
L’attività di vigilanza svolta da Anac ha evidenziato la violazione dell’articolo 23 della Legge n. 62/2005, che introduce un divieto generale di proroga dei rapporti negoziali con le pubbliche amministrazioni.
Tale disposizione è stata poi recepita nel Codice dei contratti pubblici del 2016, il quale prevede che la durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione e che l’utilizzo della proroga debba essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure da espletarsi per l'individuazione di un nuovo contraente.
L’Autorità ha inoltre evidenziato la violazione dell’articolo 3 del Codice degli Appalti, che include tra le attività di committenza ausiliarie anche le attività di consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, nonché la preparazione e la gestione delle procedure in nome e per conto della Stazione appaltante.
Ulteriori criticità riguardano l’utilizzo improprio per un appalto sopra soglia, dell’istituto della consultazione preliminare di mercato espletata in luogo dell’indagine di mercato.
Infine, con riferimento alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, Anac ha rilevato la violazione dell’articolo 76 del Codice degli Appalti, che consente deroghe ai principi di evidenza pubblica solo per il tempo strettamente necessario in presenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante.
Ora, la Regione Siciliana e l’Ufficio Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia dovranno entro sessanta giorni comunicare le determinazioni assunte riguardo al contratto in corso di esecuzione in scadenza al 31 dicembre 2025 e alle modalità di erogazione del relativo servizio a partire dal 1° gennaio 2026.
La Delibera dell'Autorità
Last update 20/11/2025, 13:17
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