Servizio trasporto scolastico, non si può derogare al rispetto dei criteri ambientali minimi
Date:
21 novembre 2025
Servizio trasporto scolastico, non si può derogare al rispetto dei criteri ambientali minimi
Il Comune di Bari dovrà annullare in autotutela il bando di gara per l'affidamento di sei Accordi Quadro di durata quadriennale
Se il servizio da affidare rientra nel campo di applicazione di un decreto sui criteri ambientali minimi (CAM), non sussiste alcuna discrezionalità dell’Amministrazione rispetto alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nel decreto: queste, infatti, devono essere obbligatoriamente previste nella documentazione di gara, senza alcuna deroga o possibilità di modulazione.
Dove la stazione appaltante operi, invece, una deroga, si pone in contrasto con l’articolo 57 del Codice degli Appalti.
Per tali ragioni, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiesto al Comune di Bari di annullare in autotutela il bando di gara per l'affidamento di sei Accordi Quadro di durata quadriennale per il servizio di trasporto scolastico riservato agli alunni selle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di pertinenza comunale (importo10.064.000 euro).
Con parere di precontenzioso n. 438, approvato dal Consiglio dell’Autorità dell’11 novembre 2025, l'Anac ha ritenuto la documentazione di gara non conforme al disposto dell’articolo 57, comma 2, del Codice degli Appalti, stante il mancato richiamo delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste sui Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada.
Il Comune di Bari, quindi, previo annullamento in autotutela del bando di gara, dovrà ora in sede di redazione della nuova documentazione in vista della riedizione della gara, richiamare espressamente le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste e “rielaborare criteri di valutazione delle offerte consequenziali ai requisiti tecnici minimi previsti per i mezzi da utilizzare nell’espletamento del servizio”.
Qualora la stazione appaltante non intendesse conformarsi al parere di Anac, dovrà comunicare, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni all’Autorità, che quindi potrà ricorrere.
“La deroga operata dalla Stazione appaltante - spiega Anac - si pone in contrasto con l’articolo 57 del Codice. Le motivazioni sottese alla deroga disposta, così come esplicitate nella relazione tecnico-illustrativa, appaiono anche affette da un evidente difetto di istruttoria: la situazione registrata, ovvero la scarsa presenza di operatori economici in grado di eseguire il servizio con mezzi della tipologia prevista dal DM del 2021, è infatti riferita alle annualità 2022 e 2023, non al mercato attuale, dunque non appare possibile escludere che durante il tempo trascorso dalle precedenti due gare altri operatori economici si siano dotati di tali mezzi e che, pertanto, l’inserimento dei CAM nella legge di gara non avrebbe determinato alcuna restrizione della concorrenza”.
“Non è, dunque, sufficiente richiedere, come previsto nella relazione illustrativa della gara in oggetto, che i mezzi utilizzati per l’esecuzione contrattuale siano di classe Euro 6, in quanto tale caratteristica non è idonea a determinare il rispetto dei requisiti tecnici minimi imposti dal decreto”.
Il Parere di precontenzioso
Last update 21/11/2025, 10:05
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Il Comune di Bari dovrà annullare in autotutela il bando di gara per l'affidamento di sei Accordi Quadro di durata quadriennale
