Appalto mense Comune di Bologna. Violato Codice Appalti e articolo 41 della Costituzione
Date:
22 gennaio 2026
Appalto mense Comune di Bologna. Violato Codice Appalti e articolo 41 della Costituzione
Ora ci sono trenta giorni “per assumere le opportune iniziative al fine di assicurare la piena conformazione da parte dell'Ente locale ai principi ed alle regole di diritto”
Il bando della refezione scolastica progettato dal Comune di Bologna per nidi e scuole d'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado con importo a base d’asta di quasi 105 milioni di euro viola il Codice degli Appalti, il favor partecipationis e la libertà di iniziativa economica privata, ponendosi in contrasto con l’articolo 41 della Costituzione italiana.
Pertanto, il Comune capoluogo dell’Emilia Romagna ha ora trenta giorni “per assumere le opportune iniziative al fine di assicurare la piena conformazione da parte dell'Ente locale ai principi ed alle regole di diritto”.
E’ quanto ha stabilito Anac con la delibera n. 528, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 17 dicembre 2025 riguardante la gara europea a procedura telematica aperta per l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica tramite acquisto di ramo d'azienda e gestione dei centri di produzione pasti comunali per il periodo: settembre 2025 - agosto 2028.
“La scelta discrezionale di non suddividere un appalto di servizi in lotti funzionali, operata a monte dalla Stazione appaltante, deve essere motivata adeguatamente per poter giustificare l’esclusione della potenziale partecipazione alla procedura di gara di piccole e medie imprese”, scrive Anac. Inoltre, “il vincolo contrattuale discendente dall’aggiudicazione e consistente nell’obbligo di trasferire un ramo di azienda privato dall’affidatario uscente al nuovo aggiudicatario dell’appalto di servizi è del tutto estraneo all’ambito applicativo del Codice dei contratti nei sensi delineati dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nuovo Codice Appalti)”.
Nelle settimane scorse era giunta all’Autorità una segnalazione riguardante talune anomalie relative a tale procedura.
Dopo attenta e approfondita istruttoria dell’Autorità Anticorruzione, è emerso che “la scelta del Comune di Bologna di inserire all’interno dei documenti di gara un obbligo di trasferimento di un ramo di azienda privato in capo all’aggiudicatario dell’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica nonché l’obbligo di cessione dello stesso ramo d’azienda alla scadenza del contratto, si pongono in contrasto con gli articoli 1, 3, 7 e 13 del d.lgs. n. 36 del 2023 e con l’art. 41 della Costituzione, restringendo arbitrariamente la libertà di iniziativa economica privata”.
Per Anac “la mancata suddivisione in lotti della procedura ha arbitrariamente escluso le piccole e medie imprese operanti nel settore della ristorazione, in distonia con quanto previsto dagli articoli 3 e 58 del d.lgs. n. 36 del 2023”.
Inoltre, secondo quanto appurato dall’Autorità “dalla scelta del Comune di Bologna, di progettare la gara di appalto del servizio di refezione scolastica, al di fuori dei limiti normativi fissati dal Codice dei Contratti pubblici, è derivata una estensione contrattuale in carenza dei presupposti individuati nell’articoli 106 co. 11 del d.lgs. n. 50 del 2016”.
“Una più adeguata progettazione della gara – scrive ancora Anac - in linea con le coordinate ermeneutiche delineate dal Legislatore, avrebbe scongiurato un’estensione della durata contrattuale dell’appalto del servizio di ristorazione per un intero ulteriore anno scolastico. La programmazione delle procedure di gara, infatti, è espressione dei più generali principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, rappresentando un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, per la valutazione delle strategie di approvvigionamento e per l’ottimizzazione delle risorse, nel pieno controllo di tutte le fasi gestionali di un appalto. In tal senso, l’operato del Comune di Bologna appare ampiamente perfettibile dal momento che l’estensione contrattuale operata ai sensi dell’articolo A5 del contratto e dell’articolo 106 co. 11 del d.lgs. n. 50 del 2016 poteva essere evitata con una più adeguata programmazione ed una appropriata progettazione della gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica”.
La Delibera dell'Autorità
Last update 22/01/2026, 14:21
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Ora ci sono trenta giorni “per assumere le opportune iniziative al fine di assicurare la piena conformazione da parte dell'Ente locale ai principi ed alle regole di diritto”
