Venezia, lavori per la nuova Questura: violazioni del Codice appalti
Date:
22 gennaio 2026
Venezia, lavori per la nuova Questura: violazioni del Codice appalti
Irregolarità e illegittimi affidamenti per l'opera finanziata dal Ministero dell’Interno con 48 milioni di euro
Illegittimo affidamento diretto di prestazioni sopra soglia, mancata adozione dell’ultimo prezzario aggiornato della Regione Veneto aggravata dalla non motivata riduzione lineare dei prezzi del 17%, violazioni diffuse del Codice degli Appalti, sottrazione alla verifica di numerosi elaborati progettuali con impossibilità per il soggetto verificatore di adempiere compiutamente agli obblighi previsti, e conseguenti profili di illegittimità del certificato di validazione del progetto posto in gara.
Sono queste alcune delle irregolarità e dei rilievi critici sollevati da Anac con delibera n. 502, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 17 dicembre 2025 riguardo alla nuova questura di Venezia, finanziata dal Ministero dell’Interno per 48 milioni di euro. L’affidamento dell’appalto dei lavori è stato effettuato dalla Città Metropolitana di Venezia a cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione addebita le irregolarità e i comportamenti illegittimi, richiedendo di conformare il proprio operato ai principi e ai dettami del Codice dei Contratti richiamati da Anac, rimettendo, per l’appalto in esame, alla discrezionalità della stessa le valutazioni circa le possibili iniziative da intraprendere, con assegnazione di un termine di 45 giorni per comunicare le relative determinazioni assunte.
La vigilanza dell’Autorità è partita sulla base della segnalazione di Ance Venezia che ha rilevato presunte anomalie in merito alla determinazione dei prezzi del progetto posto a base di gara. Da lì l’esame dell’appalto che ha portato all’accertamento delle violazioni di legge.
Anac ha rilevato “la mancata ottemperanza all’articolo. 41, del Decreto legislativo 36/2023 (nuovo Codice appalti), per non aver adottato, nella redazione del progetto, il Prezzario della Regione Veneto vigente alla data di approvazione, con conseguente possibile alterazione delle condizioni di concorrenza. Tale violazione risulta aggravata dalla non motivata riduzione lineare dei prezzi del 17% disposta a monte dal Rup (Responsabile unico del procedimento) indistintamente su tutte le voci del computo, incluse quelle desunte da prezzari di altre Regioni per le quali tale facoltà non è prevista”.
E’ stato poi riscontrato “l’illegittimo affidamento diretto all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto di prestazioni ulteriori e sopra soglia, impropriamente qualificate come modifiche in corso d’esecuzione ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 36/2023, non essendo state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara iniziali e non quantificate nella determinazione dell’importo stimato dell’appalto, con violazione dell’art. 14, comma 4, del Decreto legislativo 36/2023”.
Per l’Autorità, vi è stata poi “l’erronea applicazione dell’art. 41, comma 2, dell’Allegato I.7 al Codice, che ha comportato l’esclusione dalla verifica di numerosi elaborati progettuali. Tale impropria eliminazione ha determinato l’impossibilità per il soggetto verificatore di adempiere compiutamente agli obblighi previsti dagli artt. 36 e seguenti del medesimo Allegato I.7, con conseguente giudizio di non conformità del progetto parzialmente esaminato”. Inoltre, Anac ha riscontrato “la mancata ottemperanza all’articolo 1, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, nonché all’articolo 4 del D.M. 49/2018, per l’omessa attestazione dello stato dei luoghi da parte del Direttore dei Lavori; la violazione dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per l’omessa completa e adeguata verifica di conformità del progetto, in contrasto con gli obblighi di controllo tecnico previsti dalla norma; la mancata ottemperanza all’articolo 42, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con la conseguente impossibilità di procedere al deposito strutturale e alla denuncia dei lavori presso l’Ufficio del Genio Civile, nonché di acquisire la prescritta autorizzazione per le costruzioni in zona sismica; la violazione dell’articolo 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per aver validato positivamente un progetto la cui verifica si era invece conclusa con un giudizio di non conformità per incompletezza della documentazione sottoposta a verifica, in contrasto con i principi di coerenza e attendibilità della validazione”.
La delibera approvata è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Venezia, nelle persone del Direttore Generale e RUP dei lavori e dell’Rptc (responsabile anticorruzione), e, per opportuna conoscenza, al Ministero dell’Interno, ente finanziatore delegante dell’opera, e al Provveditorato alle Opere Pubbliche Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia.
La Delibera dell'Autorità
Last update 22/01/2026, 13:58
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Irregolarità e illegittimi affidamenti per l'opera finanziata dal Ministero dell’Interno con 48 milioni di euro
