Atto di segnalazione a Governo e Parlamento riguardante le Società Organismo Attestazione (SOA)
Date:
26 novembre 2025
Atto di segnalazione a Governo e Parlamento riguardante le Società Organismo Attestazione (SOA)
Concerne la presentazione di falsa documentazione da parte dell’impresa e l’ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili dall’Anac
Con Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 4, approvato dal Consiglio di Anac con delibera n. 452 dell’11 novembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiesto la revisione della normativa del Codice degli Appalti riguardante la presentazione di falsa documentazione da parte dell’impresa e l’ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili da Anac.
L’Autorità ha sollevato osservazioni in relazione:
a) al conflitto normativo tra gli articoli 96 e 100 del Codice sul periodo temporale di efficacia delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95, ai fini delle verifiche da parte delle SOA ed ai fini della partecipazione alla gara;
b) alla mancata previsione della graduazione della sanzione e della necessaria valutazione dell’elemento soggettivo nell’applicazione della sanzione interdittiva prevista dall’art. 18, commi 4 e 23, dell’Allegato II.12, del Codice;
c) al conflitto degli articoli 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12 con l’art. 222, comma 3 lett. a) del Codice, in ordine al quantum sanzionatorio irrogabile da Anac rispettivamente alla SOA, agli operatori economici e al RUP.
“Appare urgente – scrive Anac - l’esigenza di un intervento legislativo che operi una revisione delle norme del d.lgs n. 36/2023 (conflitto normativo tra gli articoli 96 e 100 del Codice), al fine di ristabilire un quadro normativo coerente. In pieno spirito collaborativo, si formula, quindi, la seguente proposta di modifica dell’art. 100, comma 5, lettera b) del Codice, al fine di risolvere il conflitto con l’articolo 96”.
La seconda questione oggetto di segnalazione riguarda la durata della sanzione interdittiva al conseguimento dell’attestato di qualificazione che Anac deve comminare all’impresa, in caso di presentazione di falsa documentazione per dimostrare la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale.
Il legislatore prevede la sanzione dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione SOA per un periodo di un anno, nell’ipotesi di presentazione di falsa documentazione da parte dell’impresa per dimostrare la sussistenza dei requisiti di ordine generale (comma 4) e di ordine speciale (comma 23).
“Dalla lettura della norma – continua l'Autorità nella nella segnalazione -, si ricava che il termine di un anno non è suscettibile di graduazione, per cui Anac, nel comminare la sanzione non può tener conto della gravità dell’illecito e del livello di offensività della condotta. Diversamente, l’art. 96, comma 15 del Codice, per la presentazione di falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, prevede una sanzione interdittiva fino a due anni, però suscettibile di graduazione in funzione del dolo o della colpa e tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione”.
“Mentre, dunque, per la presentazione di falsa documentazione da parte dell’impresa nella fase di gara Anac può graduare la sanzione, invece, per la medesima condotta, intervenuta in sede di attestazione dei requisiti di partecipazione presso una SOA, l'Autorità non può tener conto dell’elemento soggettivo, ma è obbligata ad applicare la sanzione di un anno, a prescindere dalla gravità della fattispecie considerata”.
“Appare, quindi, irragionevole che la medesima condotta venga trattata diversamente dal legislatore a seconda del momento in cui è posta in essere: se attuata in gara, verrà sanzionata fino a due anni ma graduabili, se, invece, è perpetrata in fase di attestazione, la sanzione sarà di un anno, ma senza possibilità di graduazione. Il diverso momento di realizzazione della condotta, poi, non giustifica il trattamento sanzionatorio diversificato, essendo la condotta la medesima e, anzi, non si vede perché il legislatore debba consentire di comminare all’impresa una sanzione inferiore all’anno nelle ipotesi di falsa documentazione in gara, mentre nell’ipotesi di presentazione di falsa documentazione alla SOA, Anac non possa scendere al di sotto del termine di un anno, in considerazione della scarsa gravità della condotta”.
“La condotta di falsa dichiarazione in fase di attestazione, poi, potrebbe essere ancora più lesiva di quella resa alla stazione appaltante in sede di gara, dal momento che la stessa avrebbe l’attitudine di alterare l’esito di più gare, potendo l’impresa presentare l’attestazione SOA anche per più di una gara e per tutta la durata della validità del certificato. Sarebbe auspicabile, dunque, che il Regolamento sanzionatorio di Anac continuasse a prevedere la possibilità di graduare la sanzione per falsa dichiarazione alla SOA, anche in ossequio alla previsione di cui all’art. 96, comma 15 del Codice, che, come su esposto, contiene la disciplina generale per la presentazione di falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, così da uniformare la disciplina sanzionatoria applicata in caso di presentazione di falsa documentazione in gara a quella comminata nell’ipotesi di presentazione di falsa documentazione alla SOA, essendo la condotta la medesima, sebbene perpetrata in sedi e momenti differenti”.
L’ultima questione riguarda il conflitto normativo tra l’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice e gli artt. 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12 al Codice e riguarda il quantum sanzionatorio applicabile dall'Autorità.
“Anac, nell’irrogare la sanzione, non può attribuire peso al dolo e alla colpa e alla rilevanza e gravità dell’infrazione, contravvenendo così a quanto sarebbe invece richiesto dalla corretta attuazione del principio di proporzionalità nella determinazione della sanzione. Si auspica, quindi, anche per tale ultima questione, l’intervento del legislatore al fine di dirimere il contrasto normativo”.
L'Atto di segnalazione n. 4 del 2025
Last update 26/11/2025, 16:03
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Concerne la presentazione di falsa documentazione da parte dell’impresa e l’ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili dall’Anac
